Il Ministero della Salute con il D.M. del 15 luglio 2004 ha istituito e disciplinato la Banca dati centrale del farmaco per i medicinali a uso umano.
Si tratta evidentemente di una banca dati che è – anch’essa, al pari cioè di altri dati di rilievo – alla base del monitoraggio della distribuzione dei medicinali, realizzato infatti, come noto, mediante il Sistema di Tracciabilità del Farmaco che controlla su scala nazionale la distribuzione dei medicinali [ad uso umano e veterinario] all’interno della filiera distributiva e i loro consumi attraverso le informazioni che scaturiscono dalle prescrizioni mediche.
Tutti gli attori del Sistema sono identificati puntualmente così da assicurare un corretto ed esaustivo monitoraggio dell’attività distributiva con l’assegnazione – da parte del Ministero della Salute – di un codice identificativo univoco a tutti i siti logistici autorizzati:

  • alla produzione di medicinali;
  • alla distribuzione all’ingrosso di farmaci a uso umano o a uso veterinario;
  • allo smaltimento di medicinali;
  • alla vendita al pubblico.

Inoltre, il Ministero aggiorna i dati anagrafici delle farmacie e rende disponibili le informazioni anagrafiche delle strutture sanitarie.
I dati anagrafici – come specifica il Dicastero sul suo sito Internet – di tutti tali soggetti [rilevabili interrogando il sito stesso] sono utilizzati anche da altre Amministrazioni: è quindi importante che ciascuno dei soggetti interessati ne curi l’aggiornamento tempestivo in caso di variazioni.
E allora, per giungere al punto, in tutti i casi in cui le farmacie registrate sulla Banca dati centrale dei medicinali [come anche gli altri presidi farmaceutici di secondo grado, cioè le farmacie succursali, i dispensari ordinari e i dispensari stagionali] variano i propri dati anagrafici, compreso pertanto l’indirizzo del luogo di esercizio, devono comunicare al Ministero la variazione pur restando naturalmente il codice univoco quello presente nell’anagrafica della Banca dati.
Sul piano pratico, vale la pena precisarlo, il titolare o il legale rappresentante della farmacia dovrà compilare il modulo on line presente sul sito ministeriale e inviarlo con la pec della farmacia [unitamente a una copia sia del documento di identità che del documento rilasciato dall’ente territorialmente competente attestante la variazione dei dati societari, incluso l’indirizzo] alla pec indicata dal Ministero e cioè  dgsi@postacert.sanita.it.

(franco lucidi – aldo montini)

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