[…il direttore responsabile della farmacia di una società da lui partecipata senza rendere incompatibile la sua partecipazione alle altre]

Sono un farmacista e partecipo al 60% in una società titolare di una farmacia, ma sono anche socio al 99% di una srl titolare di un’altra farmacia.
Attualmente, i direttori delle due farmacie sono due dipendenti ma uno dei due, ed esattamente quello della società cui partecipo al 60%, sta acquistando con altri colleghi una farmacia nel bergamasco: il risultato pratico è che dovremo provvedere alla sua sostituzione e allora vi chiedo se posso essere io stesso a farlo come mi pare voi abbiate affermato più di una volta.

Sì, è vero, lo abbiamo “affermato più di una volta” e ora non possiamo che ribadirlo.
Francamente ci sorprenderebbe se questa – come Lei sembra sospettare – si rivelasse una vicenda ancora “aperta”, come se, cioè, un farmacista – libero, dopo il “Bersani 2006”, di partecipare anche a… 1000 società titolari di altrettante farmacie – non potesse assumere la direzione responsabile di nessuna di esse.
Se così fosse, e volendo tacere per ragioni di spazio su altre robuste considerazioni che spingono nella stessa direzione, egli non potrebbe neppure assumere la veste di collaboratore [e quindi di “farmacista al banco”, tanto per intenderci], dato che, come sapete tutti, il disposto sub b) del comma 1, dell’art. 8 della l. 362/91 sancisce l’incompatibilità dello status di socio – ovviamente di una società titolare di una o più farmacie – “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”, equiparando quindi perfettamente, sotto questo profilo, il direttore al collaboratore.
Ed è allora indubitabile che quel farmacista “pluripartecipante” non può essere condannato ad astenersi da qualsiasi attività professionale e costretto a circoscrivere le sue prestazioni lavorative all’ambito strettamente amministrativo o latamente manageriale delle società da lui partecipate e/o delle rispettive farmacie sociali: semmai, può essere vero il contrario se non altro per il convincimento [ripetutamente espresso, per la verità anche a sproposito, dalla giurisprudenza] circa un’asserita voluntas legis di indirizzare i soci farmacisti a dedicare la loro attività professionale solo a farmacie di società partecipate, pena in sostanza la condanna al … dolce far niente.
Del resto, anche sul significato di quell’“altra farmacia” – che per qualche tempo aveva generato perplessità di vario genere – ci siamo soffermati più volte, chiarendo in termini non equivoci che per il socio farmacista [ovviamente per il socio non farmacista il problema – almeno sotto questo aspetto – neppure si pone], ove egli partecipi a più società titolari di farmacie, quell’“altra farmacia” può essere soltanto una farmacia di cui sia titolare una società cui egli non partecipi, e in questo senso si è espresso anche l’allora Ministero della Sanità più o meno all’indomani della “Bersani” che, come accennato, aveva liberalizzato la partecipazione dei farmacisti a un numero praticamente illimitato di società titolari di farmacie.
Ecco perché, sgombrato ancora una volta il terreno anche da questo ipotetico punto di domanda, non avrebbe alcun fondamento riproporsi un interrogativo che – sia detto tra parentesi – era insorto solo per una male intesa lettura di una nota ministeriale di cinque anni fa [v. Sediva News del 9/04/2020: “L’incompatibilità con la “posizione di titolare, gestore provvisorio ecc..”:  una questione ancora in alto mare…”].
Ci pare quindi, per concludere, che Lei possa con tranquillità assumere anche personalmente l’incarico di direttore responsabile di una o l’altra delle farmacie di società da Lei partecipate, ma – quantomeno per non confliggere con un’altra nota ministeriale di parecchi anni fa – non potrà esercitare lo stesso ruolo anche nell’altra farmacia sociale.
In sintesi, il socio pluripartecipante può essere collaboratore in tutte le farmacie di società da lui partecipate, ma direttore responsabile solo in una di esse astenendosi [per carità di patria…] da prestazioni professionali svolte in modo continuativo in una qualsiasi altra.

(gustavo bacigalupo)

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!