E’ un flash che questa volta ha scarsi contenuti, perché le pronunce di un qualche interesse – in questi ultimi due mesi – sono state di numero ridotto e abbiamo quindi potuto “estrarre” soltanto le tre qui di seguito sintetizzate.

  • La discrezionalità del Comune nell’istituzione di una nuova sede con il criterio topografico
    CdS  – ord. – 29/09/2023 n. 4001
    Respinge istanza di sospensione di

    Tar Brescia – sent. – 17/02/2022, n. 157

 In un giudizio riguardante la legittimità o meno dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica sulla base del criterio topografico fissato dall’articolo 104, comma 1, R.D. n. 1265/1943, il Tar aderisce al consolidato orientamento secondo cui nella perimetrazione delle sedi farmaceutiche e nell’organizzazione su base territoriale del servizio il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.

  • La corretta qualificazione di una “istanza decentramento” di una sede nel perimetro di competenza di un’altra sede.
    Tar Lazio – sent. – 11/10/2023, n. 15052

Il Tar ha deciso – respingendolo – il ricorso contro il diniego di accoglimento della domanda, avanzata da una società titolare di farmacia, di decentramento [ai sensi dell’art. 5, comma 2 della l. n. 362/1991, quindi si è trattato di un’ipotesi di decentramento a domanda] della relativa sede farmaceutica, che avrebbe evidentemente comportato lo spostamento della farmacia – unitamente alla sede di pertinenza – all’interno della porzione territoriale assegnata a un’altra sede.
Per i giudici romani non è dirimente la titolarità in capo allo stesso soggetto, una società di capitali, di ambedue le sedi [quella di cui è stato richiesto il decentramento e quella che, in  caso di accoglimento dell’istanza, verrebbe ad essere incisa], quanto piuttosto, da un lato, l’abbandono del “bacino di utenza” ascritto astrattamente alla sede decentranda e, dall’altro, la mancanza del presupposto, richiesto sia nel primo che nel secondo comma del citato art. 5, dell’avvenuta formazione di  un “nuovo insediamento abitativo” nella zona/sede in cui dovrebbe essere trasferita la farmacia.
In realtà, conclude il Tar, le esigenze della società titolare delle due farmacie potranno essere soddisfatte – ricorrendone i presupposti di rilievo, come sempre in questi casi, di natura pubblicistica – in sede di revisione periodica della p.o.

  • Informativa antimafia e sospensione dall’esercizio della farmacia
    CGARS – sent. – 18/10/2023 n. 700
    Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
    Tar Sicilia – sent. – 17/11/2020, n. 2408

 Precisano puntualmente i giudici palermitani che, essendo il settore farmaceutico caratterizzato da importanti ma al tempo stesso ineludibili tasselli in cui vengono in rilievo sia i rapporti diretti con la pubblica amministrazione [comune e asl competenti] di tipo autorizzatorio e a valle della assegnazione delle sedi/farmacie all’esito delle prescritte procedure concorsuali, ma sia anche i profili imprenditoriali connessi allo svolgimento del vero e proprio “servizio di farmacia” in relazione perciò alla vendita di prodotti medicinali e non, il potere di controllo da parte dell’Ordine dei farmacisti sulla sussistenza e/o persistenza dei requisiti di onorabilità non esclude che altre Amministrazioni – al momento del rilascio del titolo autorizzativo, come pure in presenza di istanze di modifica dello stesso (come nella fattispecie in esame, in cui viene in rilievo una richiesta di autorizzazione per la nomina di un sostituto a causa dell’impedimento connesso allo stato di fermo del titolare) – investano la Prefettura per il rilascio della certificazione antimafia.
Il Collegio afferma dunque la piena legittimità dell’operato dell’ASP che, in presenza di una richiesta di autorizzazione per la nomina di un sostituito da parte del titolare della farmacia [per impedimento di quest’ultimo in ragione del disposto stato di fermo quale indiziato di specifico delitto], ha ritenuto, nell’ambito del potere di vigilanza e controllo sul rapporto concessorio, di sollecitare l’autorità prefettizia con la richiesta di una informativa antimafia.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

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