Sono costretto ad assumere una badante per assistere durante il giorno mio padre; dopo qualche colloquio penso di aver trovato la persona giusta e pertanto intendo procedere con la predisposizione del contratto di lavoro. Navigando in rete ho letto che, dopo aver stipulato l’atto di assunzione, è necessario effettuare una sorta di comunicazione online. È così? E di che comunicazione si tratterebbe?
Effettivamente…ha letto bene.
L’art 9 bis, comma 2, del D.l. 510/96 statuisce che “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato […]” corre per il datore di lavoro l’obbligo di “darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti”.
Pertanto, una volta stipulato il contratto di lavoro della “badante” e stabilita la data di inizio del rapporto di lavoro, Lei dovrà trasmettere all’INPS – tramite il sito dell’Istituto di Previdenza sociale o l’apposita app Inps Mobile [una recentissima novità] – l’assunzione entro la mezzanotte del giorno antecedente all’effettivo avvio delle prestazioni lavorative della Sua collaboratrice.
Qualora sia sprovvisto di un consulente del lavoro, oppure non si rechi a un CAF, potrà ottemperare a tale obbligo accedendo, come detto, al sito dell’INPS a mezzo SPID, CNS, o CIE ed entrando nell’apposita sezione “lavoratori domestici”.
Precisiamo anche che, qualora il datore di lavoro ometta di trasmettere la comunicazione [o la trasmetta tardivamente], è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 Euro.
Anche per questo, dunque, è il caso di trasmettere entro i termini di legge tutta la documentazione relativa all’assunzione della “badante”.
(giorgio bacigalupo)
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