Con un comunicato del 3 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti del prossimo invio di lettere di compliance nei casi di differenze riscontrate tra l’ammontare dei corrispettivi inviati dai Registratori Telematici e delle fatture elettroniche attive da un lato e l’importo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico dall’altro lato.

In altri termini, chi non ha battuto scontrini o non ha emesso fatture a fronte di pagamenti tramite POS, sarà invitato a regolarizzare la propria posizione mediante il ben noto ravvedimento operoso, ferma naturalmente la possibilità per il contribuente di contestare le risultanze del controllo [tutto informatico] effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, questa comunicazione si coordina con il disposto del d.l. 131 del 29.9.2023 che consente ai contribuenti, che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di avvalersi del ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, anche se le violazioni sono o saranno constatate entro la data del 31 ottobre 2023, con esclusione dell’applicazione dell’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio [per un minimo di tre e un massimo di trenta giorni], sempreché le violazioni siano sanate, come detto, entro il predetto termine.

Le lettere di compliance assumeranno una cadenza mensile, tenuto conto che mensilmente gli enti che gestiscono i POS sono obbligati a inviare all’Agenzia delle Entrate il resoconto delle transazioni effettuate da ogni cliente.

In fase di prima applicazione, tuttavia, sembra che gli incroci tra le enormi banche dati a disposizione del Fisco non abbiano funzionato adeguatamente, perché i POS parrebbero essere stati – in parecchi casi – “raddoppiati” e in tale evenienza l’Agenzia delle Entrate si è impegnata ad annullare le lettere errate eventualmente inviate.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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