Lo zio di mia madre è venuto recentemente a mancare e non risulta abbia lasciato testamento.
Se ne dovrebbe occupare prossimamente un notaio, ma vorrei avere qualche anticipazione anche sommaria su quella che può essere una mia eventuale quota di eredità, anche perché questo parente dovrebbe aver lasciato un patrimonio abbastanza consistente.

La disciplina successoria, per quanto ben dettagliata nel codice civile, può talora risultare poco immediata e magari anche insidiosa; qui cercheremo pertanto, rispondendo anche al quesito, di delineare un quadro di sintesi che possa anche dissipare almeno alcune delle perplessità che caratterizzano questa sempre delicata materia.
Con riferimento alla vicenda descritta, per poter dare una risposta abbastanza attendibile dovremmo naturalmente conoscere la situazione familiare al momento del decesso del Suo prozio.
In linea generale, comunque, occorre in primo luogo attenersi, questo è ovvio, alle disposizioni testamentarie del de cuius, e però – in mancanza di testamento, come nel Suo caso – è il codice stesso a delineare la “gerarchia” esistente tra gli eredi superstiti.
Vediamo come:

in mancanza di figli, genitori e fratelli: l’intera eredità spetterà al coniuge;

in mancanza del coniuge, ma in presenza di uno o più figli: l’intera eredità spetterà alla prole in parti uguali;

in presenza di coniuge e di un figlio: l’eredità sarà divisa a metà tra loro;

in presenza di coniuge e di due o più figli: un terzo dell’eredità spetterà al coniuge e i restanti due terzi dovranno essere divisi in parti eguali tra i figli;

in presenza di coniuge e fratelli del de cuius – e in mancanza di discendenti e/o ascendenti: due terzi dell’eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra i fratelli;

in presenza di coniuge e genitori del defunto: due terzi dell’eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra i genitori;

in presenza di coniuge, fratelli e genitori: due terzi dell’eredità spetteranno al coniuge e il restante terzo da dividere in parti uguali tra genitori e fratelli, ma ai genitori spetta almeno un quarto;

in presenza di fratelli e genitori, ma in mancanza di coniuge e/o discendenti: l’intera eredità sarà divisa per capi, cioè secondo il numero dei figli di ogni fratello del de cuius, ma ai genitori spetterà almeno la metà;

in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti: l’intera eredità spetterà ai parenti più prossimi entro il sesto grado.

Nell’eventualità in cui il defunto non abbia eredi ricompresi entro il sesto grado di parentela, l’intera eredità sarà devoluta allo Stato, senza che lo Stato possa rinunciarvi.
Tornando al Suo caso, dato che prozio e pronipote sono tra loro parenti di quarto grado, Lei avrà diritto all’eredità del de cuius, ma solo nell’ipotesi di mancanza di altri eredi secondo lo schema che abbiamo appena sintetizzato.

(cecilia sposato – cesare pizza)

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!