Mia figlia sta acquistando un immobile destinato a sua abitazione principale, per il tramite di intermediazione immobiliare. La mia domanda è: può portare in detrazione i compensi versati agli intermediari? Se si, quali documenti è tenuta a conservare?
Procedendo con ordine, la risposta alla prima domanda è affermativa, ma con alcune doverose precisazioni.
A partire dall’anno di imposta 2020, infatti, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta interamente ai soli contribuenti con un reddito complessivo fino a 120.000 euro, mentre – quando il loro reddito superi questo limite – la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.
Pertanto, Sua figlia avrà diritto alla detrazione del 19% dei compensi pagati ai mediatori immobiliari [è chiaro però che la detrazione è valida soltanto per l’acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale, che è proprio il caso di Sua figlia].
E però, attenzione, l’ammontare detraibile a questo titolo incontra il tetto – per la verità modesto – di euro 1.000.
Proprio a questo scopo è necessario che l’importo della mediazione sia indicato nell’atto di vendita dell’immobile.
Quanto alla seconda parte del quesito, indichiamo qui di seguito la documentazione da conservare per beneficiare della detrazione del 19% di queste spese, e si tratta esattamente:
- della fattura emessa dall’intermediario immobiliare, ricordando che il suo pagamento deve obbligatoriamente essere stato effettuato con modalità di pagamento tracciabili [ma, in assenza della documentazione riguardante il versamento del compenso, occorrerà conservare la ricevuta bancaria/postale, o l’estratto della carta di debito o di credito, o la copia del bollettino postale, o l’estratto conto bancario/postale, o ricevuta del MAV e/o dei pagamenti operati con PagoPA];
- del contratto preliminare di vendita registrato [quando naturalmente abbia preceduto il rogito definitivo];
- di un’autocertificazione che attesti che l’immobile è destinato ad abitazione principale.
Da ultimo, precisiamo che – se l’immobile è stato acquistato da più persone – la detrazione del 19% deve essere ripartita tra tutti costoro in base alle percentuali di proprietà di ognuno.
(francesco sonnino silvani – marco righini)
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