È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come sappiamo, il disegno di legge delega [al Governo, beninteso] dell’attesa riforma fiscale, che verrà presentata in Parlamento per la sua approvazione, quel che peraltro dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.
Nel corso dei successivi due anni – teniamolo ben presente – il Governo dovrà emanare anche i necessari decreti legislativi di attuazione dei principi contenuti nella legge delega, che introdurranno novità significative per tutti i contribuenti, e quindi anche per farmacie e farmacisti.
Queste, in ordine alfabetico, alcune delle principali misure di maggiore interesse che si colgono dal testo del ddl.
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- A come Accertamenti.
È previsto, in materia di accertamenti tributari, un nuovo regime di adempimento collaborativo [la c.d. tax compliance] tra contribuente e Amministrazione finanziaria che contempla, da un lato, il rafforzamento dell’eventuale adesione spontanea per i soggetti più “grandi”, e, dall’altro, l’istituzione di un concordato biennale per i soggetti più “piccoli”, anche se non è indicato l’ammontare del fatturato che dovrà costituire il crinale distintivo tra le due categorie.
In pratica, con il concordato biennale [che interessa la grandissima parte delle farmacie, comprese quelle – almeno per il momento – di cui sono titolari società di capitali aventi fondi di investimento come soci unici], l’Agenzia delle Entrate propone al “piccolo” contribuente la definizione biennale della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, restando irrilevanti eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato e fermi in ogni caso gli obblighi contabili e dichiarativi.
Inoltre, sarà semplificato il procedimento accertativo anche mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, dando spazio comunque al contraddittorio con il contribuente che potrà infatti formulare le proprie osservazioni di cui l’AdE è obbligata a tener conto.
In ogni caso, allo scopo di assicurare l’agognata certezza del diritto, sarà prevista la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, come ad esempio nei casi di recupero a tassazione di quote di ammortamento di fabbricati [33 anni] o di avviamento [18 anni] e perciò, in pratica, trascorsi cinque anni non sarà più possibile per gli anni successivi contestare la posta negativa di bilancio.
- A come Accesso.
Troverà finalmente la luce una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, rendendolo funzionale al miglior esercizio del diritto al contraddittorio, e magari questa potrebbe essere la volta buona…
- A come Adempimenti.
L’Esecutivo, come d’altronde la Premier e alcuni ministri hanno ripetutamente già dichiarato, punta a una riduzione degli adempimenti fiscali passando per una semplificazione degli obblighi dichiarativi e/o di versamento.
In questo quadro dovrebbero essere armonizzati i termini degli adempimenti tributari e di versamento, razionalizzando la scansione temporale in corso d’anno, con particolare attenzione per i termini ricadenti nel mese di agosto, e con la previsione altresì della sospensione da parte dell’Amministrazione finanziaria – nel mese di agosto e dicembre di ogni anno – degli inviti e delle richieste di atti, documenti, ecc.
- A come Autotutela.
Verrà potenziato l’esercizio del potere di autotutela, estendendolo alle ipotesi di errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, e prevedendo l’impugnabilità del diniego dell’istanza di annullamento di un atto impositivo [o in caso di silenzio dell’Amministrazione finanziaria], e infine limitando ai soli casi di dolo – con l’intuibile finalità di evitare che un carico eccessivo di rischi si traduca in un’insopportabile “superburocratizzazione” degli apparati – la responsabilità dei funzionari del Fisco che hanno proceduto all’annullamento.
- B come Banche Dati.
Gli Organi verificatori utilizzeranno le banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, che verranno rese interoperabili per il potenziamento dell’analisi di rischio, e quindi per l’individuazione dei soggetti da verificare anche mediante il ricorso all’intelligenza artificiale, ma pur sempre nel rispetto della privacy.
- B come Benefici.
Verrà esclusa la decadenza dai benefici fiscali – ed è una misura che francamente almeno qui non poteva mancare – nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità.
- C come Codice di condotta.
Sarà emanato un apposito codice di condotta che disciplina i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e dei contribuenti.
- C come Codificazione.
Verranno elaborati dei testi unici entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti legislativi, razionalizzando e raggruppando per settori omogenei le norme vigenti che dovranno essere coordinate con la normativa europea, abrogando le disposizioni incompatibili e non più attuali.
Entro 24 mesi, invece, verrà codificato il diritto tributario distinguendo una parte generale relativa al sistema fiscale e una parte speciale relativa alla disciplina delle singole imposte.
- C come Contenzioso.
Ancora una volta verrà modificata la normativa sul contenzioso tributario [oggetto, tra l’altro, di una recentissima riforma…], revisionando – ulteriormente – il processo telematico e prevedendo l’istituzione di nuovi meccanismi di definizione agevolata compresi anche quelli dinanzi alla Corte di Cassazione, accelerando contestualmente la fase cautelare anche nei casi di giudizio successivi al primo e ridefinendo infine l’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria [le ex Commissioni tributarie].
- C come Contraddittorio preventivo.
Saranno introdotte nuove forme di contraddittorio preventivo con riguardo alle risposte alle istanze di interpello dei contribuenti prevedendo anche la necessità di una interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo.
- C come Contributi previdenziali.
Sarà possibile per il contribuente dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria (ad. esempio lavoro autonomo) e per l’eccedenza dal reddito complessivo.
- D come Delega.
Nella legge delega, attenzione, si interviene su tutte le categorie di reddito proprio allo scopo di semplificare l’intero sistema e perciò con riguardo ai redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi.
- E come Eliminazione.
Verranno individuati ed eliminati i micro tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile dello Stato.
- F come Flat Tax incrementale.
Nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di una transizione del sistema fiscale verso un’aliquota impositiva, anche i lavoratori dipendenti [attualmente la norma, come noto, si applica ai lavoratori autonomi e soltanto per l’anno 2023] potranno optare per un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali (15%?) su una base imponibile pari alla differenza [ecco perché si tratta di una Flat Tax incrementale] tra il reddito dell’anno e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi di imposta precedenti, ma con un tetto al reddito agevolabile.
- G come Gas.
Verrà rivisto il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accise sull’energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali superando l’attuale sistema, nella speranza che questo comporti un impatto più lieve per le tasche dei consumatori.
- H come Handicap.
Saranno individuati percorsi facilitati di accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate per le persone anziane o affette da disabilità.
- I come Interpelli.
Sarà razionalizzata la disciplina degli interpelli allo scopo di ridurne il ricorso implementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale e subordinando l’ammissibilità degli interpelli stessi al versamento di un contributo da graduare in relazione al valore della questione oggetto dell’istanza.
- I come Invalidità.
Sarà approvata una norma generale della invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.
- I come IRAP.
Verrà gradualmente abolita l’IRAP, con priorità per le società di persone e gli studi professionali [attualmente dell’abolizione beneficiano soltanto le ditte individuali e i singoli professionisti], nella prospettiva di istituire una sovraimposta determinata con le medesime regole dell’IRES, con esclusione del riporto delle perdite.
Insomma, l’una sostituisce l’altra per non perdere un gettito che è di circa 17 miliardi l’anno.
- I come IRES.
Ferma l’istituzione della “global minimum tax” [un’imposta globale per le multinazionali con un’aliquota del 15% che partirà dal 1° gennaio 2024], il Governo intende predisporre un’IRES a due aliquote: quella ordinaria del 24% e una ridotta – sembra – al 15% per il periodo di due anni per l’importo corrispondente ai dividendi non distribuiti e destinati invece a investimenti qualificati e a nuove assunzioni.
Verrà revisionata anche la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, come anche il regime di compensazione delle perdite fiscali sempre nel quadro di una omogeneizzazione e semplificazione del sistema.
- I come IRPEF.
Quello dedicato all’IRPEF è ovviamente uno dei punti nevralgici di questa riforma fiscale.
L’impostazione tracciata dall’Esecutivo persegue come obiettivo, oltre alla ormai “celebre” riduzione degli scaglioni […e delle aliquote] da 4 a 3, anche quello di transitare verso un sistema ad unica aliquota impositiva – unitamente al riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della tutela della casa, della salute, dell’istruzione e del patrimonio edilizio esistente – e una revisione della disciplina dedicata alle categorie di reddito ricomprese nel genus dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Infatti:
– per i redditi di lavoro dipendente, c’è un “ritocco” in materia di fringe benefit, con la revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’implementazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria e della solidarietà sociale; inoltre, sarà individuata un’eguale area di esenzione fiscale per i redditi da pensione e da lavoro dipendente e verrà consentita la deduzione sempre dal reddito da lavoro dipendente delle spese sostenute per la produzione del reddito anche in misura forfettizzata;
– per i redditi di lavoro autonomo, si punta a una riduzione delle ritenute d’acconto per chi sostiene costi elevati per dipendenti e collaboratori, allo scopo di evitare la formazione di posizioni creditorie, oltre all’eliminazione delle disparità di trattamento fiscale nella deduzione dei costi di acquisto in proprietà o in leasing degli immobili strumentali all’esercizio della professione [attualmente il leasing è deducibile, mentre le quote di ammortamento sono indeducibili] e alla facilitazione della trasformazione delle associazioni professionali in società tra professionisti [che attualmente sono imponibili];
– per i redditi diversi, è in programma l’assunzione, una volta per tutte a regime, della previsione di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e di partecipazioni sociali, un tema su cui torneremo tra un momento;
– per i redditi d’impresa, saranno semplificati e razionalizzati i criteri di determinazione, fermi restando i principi di inerenza, di neutralità fiscale delle riorganizzazioni aziendali, del divieto di abuso del diritto, anche attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili, rafforzando il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici;
– per i redditi fondiari, si vuole estendere il regime della cedolare secca, come da tempo invocato da più parti, anche ad immobili non abitativi [v. L come Locazione];
– per i redditi di capitale, si prevederà un’unica categoria reddituale che elencherà le fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, attualmente distinti in redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, che saranno tassati in base al principio di cassa con possibilità di compensazione con altre perdite della stessa categoria, eliminando perciò la tassazione sul maturato, oltre alla previsione di un’aliquota agevolata sugli impieghi di capitale operati dai fondi di previdenza complementare e dalle casse previdenziali, fermo il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi da titoli di Stato ed equiparati e salva l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare da ciascun contribuente.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
(continua)
N.B. La News verrà quanto prima pubblicata integralmente sul sito (http://www.piazzapitagora.it/)
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