È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come sappiamo, il disegno di legge delega [al Governo, beninteso] dell’attesa riforma fiscale, che verrà presentata in Parlamento per la sua approvazione, quel che peraltro dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.
Nel corso dei successivi due anni – teniamolo ben presente – il Governo dovrà emanare anche i necessari decreti legislativi di attuazione dei principi contenuti nella legge delega, che introdurranno novità significative per tutti i contribuenti, e quindi anche per farmacie e farmacisti.
Queste, in ordine alfabetico, alcune delle principali misure di maggiore interesse che si colgono dal testo del ddl.

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  • A come Accertamenti.

È previsto, in materia di accertamenti tributari, un nuovo regime di adempimento collaborativo [la c.d. tax compliance] tra contribuente e Amministrazione finanziaria che contempla, da un lato, il rafforzamento dell’eventuale adesione spontanea per i soggetti più “grandi”, e, dall’altro, l’istituzione di un concordato biennale per i soggetti più “piccoli”, anche se non è indicato l’ammontare del fatturato che dovrà costituire il crinale distintivo tra le due categorie.
In pratica, con il concordato biennale [che interessa la grandissima parte delle farmacie, comprese quelle – almeno per il momento – di cui sono titolari società di capitali aventi fondi di investimento come soci unici], l’Agenzia delle Entrate propone al “piccolo” contribuente la definizione biennale della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, restando irrilevanti eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato e fermi in ogni caso gli obblighi contabili e dichiarativi.
Inoltre, sarà semplificato il procedimento accertativo anche mediante l’utilizzo di tecnologie digitali, dando spazio comunque al contraddittorio con il contribuente che potrà infatti formulare le proprie osservazioni di cui l’AdE è obbligata a tener conto.
In ogni caso, allo scopo di assicurare l’agognata certezza del diritto, sarà prevista la decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, come ad esempio nei casi di recupero a tassazione di quote di ammortamento di fabbricati [33 anni] o di avviamento [18 anni] e perciò, in pratica, trascorsi cinque anni non sarà più possibile per gli anni successivi contestare la posta negativa di bilancio.

  • A come Accesso.

Troverà finalmente la luce una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, rendendolo funzionale al miglior esercizio del diritto al contraddittorio, e magari questa potrebbe essere la volta buona…

  • A come Adempimenti.

L’Esecutivo, come d’altronde la Premier e alcuni ministri hanno ripetutamente già dichiarato, punta a una riduzione degli adempimenti fiscali passando per una semplificazione degli obblighi dichiarativi e/o di versamento.
In questo quadro dovrebbero essere armonizzati i termini degli adempimenti tributari e di versamento, razionalizzando la scansione temporale in corso d’anno, con particolare attenzione per i termini ricadenti nel mese di agosto, e con la previsione altresì della sospensione da parte dell’Amministrazione finanziaria – nel mese di agosto e dicembre di ogni anno – degli inviti e delle richieste di atti, documenti, ecc.

  • A come Autotutela.

Verrà potenziato l’esercizio del potere di autotutela, estendendolo alle ipotesi di errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, e prevedendo l’impugnabilità del diniego dell’istanza di annullamento di un atto impositivo [o in caso di silenzio dell’Amministrazione finanziaria], e infine limitando ai soli casi di dolo – con l’intuibile finalità di evitare che un carico eccessivo di rischi si traduca in un’insopportabile “superburocratizzazione” degli apparati – la responsabilità dei funzionari del Fisco che hanno proceduto all’annullamento.

  • B come Banche Dati.

Gli Organi verificatori utilizzeranno le banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, che verranno rese interoperabili per il potenziamento dell’analisi di rischio, e quindi per l’individuazione dei soggetti da verificare anche mediante il ricorso all’intelligenza artificiale, ma pur sempre nel rispetto della privacy.

  • B come Benefici.

Verrà esclusa la decadenza dai benefici fiscali – ed è una misura che francamente almeno qui non poteva mancare – nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità.

  • C come Codice di condotta.

Sarà emanato un apposito codice di condotta che disciplina i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e dei contribuenti.

  • C come Codificazione.

Verranno elaborati dei testi unici entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti legislativi, razionalizzando e raggruppando per settori omogenei le norme vigenti che dovranno essere coordinate con la normativa europea, abrogando le disposizioni incompatibili e non più attuali.
Entro 24 mesi, invece, verrà codificato il diritto tributario distinguendo una parte generale relativa al sistema fiscale e una parte speciale relativa alla disciplina delle singole imposte.

  • C come Contenzioso.

Ancora una volta verrà modificata la normativa sul contenzioso tributario [oggetto, tra l’altro, di una recentissima riforma…], revisionando – ulteriormente – il processo telematico e prevedendo l’istituzione di nuovi meccanismi di definizione agevolata compresi anche quelli dinanzi alla Corte di  Cassazione, accelerando contestualmente la fase cautelare anche nei casi di giudizio successivi al primo e ridefinendo infine l’assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria [le ex Commissioni tributarie].

  • C come Contraddittorio preventivo.

Saranno introdotte nuove forme di contraddittorio preventivo con riguardo alle risposte alle istanze di interpello dei contribuenti prevedendo anche la necessità di una interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo.

  • C come Contributi previdenziali.

Sarà possibile per il contribuente dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria (ad. esempio lavoro autonomo) e per l’eccedenza dal reddito complessivo.

  • D come Delega.

Nella legge delega, attenzione, si interviene su tutte le categorie di reddito proprio allo scopo di semplificare l’intero sistema e perciò con riguardo ai redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi.

  • E come Eliminazione.

Verranno individuati ed eliminati i micro tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile dello Stato.

  • F come Flat Tax incrementale.

Nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di una transizione del sistema fiscale verso un’aliquota impositiva, anche i lavoratori dipendenti [attualmente la norma, come noto, si applica ai lavoratori autonomi e soltanto per l’anno 2023] potranno optare per un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali (15%?) su una base imponibile pari alla differenza [ecco perché si tratta di una Flat Tax incrementale] tra il reddito dell’anno e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi di imposta precedenti, ma con un tetto al reddito agevolabile.

  • G come Gas.

Verrà rivisto il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accise sull’energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali superando l’attuale sistema, nella speranza che questo comporti un impatto più lieve per le tasche dei consumatori.

  • H come Handicap.

Saranno individuati percorsi facilitati di accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate per le persone anziane o affette da disabilità.

  • I come Interpelli.

Sarà razionalizzata la disciplina degli interpelli allo scopo di ridurne il ricorso implementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale e subordinando l’ammissibilità degli interpelli stessi al versamento di un contributo da graduare in relazione al valore della questione oggetto dell’istanza.

  • I come Invalidità.

Sarà approvata una norma generale della invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.

  • I come IRAP.

Verrà gradualmente abolita l’IRAP, con priorità per le società di persone e gli studi professionali [attualmente dell’abolizione beneficiano soltanto le ditte individuali e i singoli professionisti], nella prospettiva di istituire una sovraimposta determinata con le medesime regole dell’IRES, con esclusione del riporto delle perdite.
Insomma, l’una sostituisce l’altra per non perdere un gettito che è di circa 17 miliardi l’anno.

  • I come IRES.

Ferma l’istituzione della “global minimum tax” [un’imposta globale per le multinazionali con un’aliquota del 15% che partirà dal 1° gennaio 2024], il Governo intende predisporre un’IRES a due aliquote: quella ordinaria del 24% e una ridotta – sembra – al 15% per il periodo di due anni per l’importo corrispondente ai dividendi non distribuiti e destinati invece a investimenti qualificati e a nuove assunzioni.
Verrà revisionata anche la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, come anche il regime di compensazione delle perdite fiscali sempre nel quadro di una omogeneizzazione e semplificazione del sistema.

  • I come IRPEF.

Quello dedicato all’IRPEF è ovviamente uno dei punti nevralgici di questa riforma fiscale.
L’impostazione tracciata dall’Esecutivo persegue come obiettivo, oltre alla ormai “celebre” riduzione degli scaglioni […e delle aliquote] da 4 a 3, anche quello di transitare verso un sistema ad unica aliquota impositiva – unitamente al riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della tutela della casa, della salute, dell’istruzione e del patrimonio edilizio esistente – e una revisione della disciplina dedicata alle categorie di reddito ricomprese nel genus dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Infatti:

per i redditi di lavoro dipendente, c’è un “ritocco” in materia di fringe benefit, con la revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’implementazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria e della solidarietà sociale; inoltre, sarà individuata uneguale area di esenzione fiscale per i redditi da pensione e da lavoro dipendente e verrà consentita la deduzione sempre dal reddito da lavoro dipendente delle spese sostenute per la produzione del reddito anche in misura forfettizzata;

per i redditi di lavoro autonomo, si punta a una riduzione delle ritenute d’acconto per chi sostiene costi elevati per dipendenti e collaboratori, allo scopo di evitare la formazione di posizioni creditorie, oltre all’eliminazione delle disparità di trattamento fiscale nella deduzione dei costi di acquisto in proprietà o in leasing degli immobili strumentali all’esercizio della professione [attualmente il leasing è deducibile, mentre le quote di ammortamento sono indeducibili] e alla facilitazione della trasformazione delle associazioni professionali in società tra professionisti [che attualmente sono imponibili];

per i redditi diversi, è in programma l’assunzione, una volta per tutte a regime, della previsione di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e di partecipazioni sociali, un tema su cui torneremo tra un momento;

per i redditi d’impresa, saranno semplificati e razionalizzati i criteri di determinazione, fermi restando i principi di inerenza, di neutralità fiscale delle riorganizzazioni aziendali, del divieto di abuso del diritto, anche attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili, rafforzando il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici;

per i redditi fondiari, si vuole estendere il regime della cedolare secca, come da tempo invocato da più parti, anche ad immobili non abitativi [v. L come Locazione];

per i redditi di capitale, si prevederà un’unica categoria reddituale che elencherà le fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, attualmente distinti in redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, che saranno tassati in base al principio di cassa con possibilità di compensazione con altre perdite della stessa categoria, eliminando perciò la tassazione sul maturato, oltre alla previsione di un’aliquota agevolata sugli impieghi di capitale operati dai fondi di previdenza complementare e dalle casse previdenziali, fermo il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi da titoli di Stato ed equiparati e salva l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare da ciascun contribuente.

  • I come ISA.

Nel quadro di una razionalizzazione e semplificazione degli obblighi dichiarativi, è previsto il graduale superamento degli Isa per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti, mentre il Fisco utilizzerà le banche dati e l’intelligenza artificiale a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

  • I come IVA.

Anche per l’Iva verranno ridefiniti i presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa dell’Unione Europea, revisionando le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote Iva con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, e razionalizzando diverse altre misure che disciplinano la detrazione dell’Iva sugli acquisti e quella su gruppi Iva per semplificarne l’accesso e l’applicazione del tributo.

  • L come Limitazione.

Verrà espressamente limitato l’ambito delle possibilità di fondare la presunzione di maggiori redditi o di minori costi, ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del valore di mercato di beni e servizi oggetto di transazioni.
Inoltre, la possibilità per il Fisco di presumere – nei confronti delle società di capitale a ristretta base partecipativa [come una srl tra familiari] – la distribuzione ai soci del reddito accertato verrà circoscritta ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

  • L come Locazione.

È espressamente prevista, come già detto, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca (imposta sostitutiva del 21%) agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.
Nel passato, questa soluzione è stata adottata solo per i contratti di locazione stipulati nel corso dell’anno 2019 ed è stata poi abbandonata, ma evidentemente sarà ben presto reintrodotta.

  • M come Mediazione.

Nel testo finale del disegno di legge che sarà presentato al Parlamento, continua ad essere prevista [anche se in prima battuta sembrava dover essere abrogata] la preventiva mediazione/reclamo per le controversie fiscali di valore fino a 50.000 Euro anteriormente al deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria del ricorso.

  • M come Modulistica.

Sarà semplificata la modulistica per ottemperare agli obblighi dichiarativi e di versamento, ampliando la platea dei contribuenti interessati all’utilizzo delle dichiarazioni precompilate che saranno tra l’altro incentivate con sistemi premiali, e saranno anche implementati i servizi digitali messi a disposizione dei cittadini.

  • M come Motivazione.

Sarà rafforzato l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa tributaria, onere già oggi in capo all’Amministrazione finanziaria, ma soltanto nel corso dell’eventuale processo tributario.

  • N come Neutralità.

Le imprese in contabilità ordinaria [come la maggior parte delle farmacie] potranno optare per una tassazione che prescinda dalla diversità delle forme di titolarità dell’impresa stessa [individuale, società di persone o società di capitali: proprio la tripartizione che interessa direttamente la farmacia], mediante assimilazione al regime IRES delle società di capitali, ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci, scomputando dall’imposta personale quella pagata dall’impresa.

  • O come Onlus.

Sarà razionalizzata e semplificata la normativa fiscale relativa alle Onlus e agli Enti del terzo settore, coordinandola con l’applicazione della doppia aliquota [v. I come IRES], tenuto in ogni caso conto della peculiarità dell’attività svolta da tali enti.

  • P come Penale.

Sarà rivisitato anche il sistema sanzionatorio penale che dovrà essere infatti coordinato con quello tributario allo scopo di evitare duplicazioni incompatibili con il divieto del “ne bis in idem” [in altri termini, una doppia sanzione], revisionando anche i rapporti tra il processo penale e il processo tributario, che oggi viaggiano notoriamente su due binari paralleli.
In particolare, non dovrebbe essere più sanzionato penalmente l’omesso versamento di tributi in caso di forza maggiore, come dovrà anche essere adeguata la tempistica della non punibilità all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari.
Inoltre, saranno individuate specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.

  • P come Pressione fiscale.

Dall’attuazione della delega non dovrà derivare né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [come si finanzierà la riforma fiscale, però, è una questione che fatalmente si dovrà ben presto definire].

  • Q come Quote.

Sarà finalmente a regime, come dicevamo, la normativa sulla facoltà del contribuente di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali sulla base di una perizia asseverata e con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef in misura ridotta rispetto a quella ordinaria [v. I come Irpef].

  • R come ravvedimenti.

Saranno semplificate le procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’AdE che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi.

  • R come Razionalizzazione.

Sarà razionalizzata la disciplina dei conferimenti d’azienda e degli scambi di partecipazione mediante conferimento di quote sociali, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale, una vicenda che interessa da vicino anche le farmacie; sarà anche semplificata e razionalizzata la disciplina dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, limitando possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.

  • R come Riscossione.

Sarà incrementata l’efficienza del Sistema Nazionale di Riscossione con graduale superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento,  riducendo i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive, estendendo il termine di efficacia degli atti di riscossione [anche mediante l’automazione della procedura di pignoramento dei conti correnti bancari], assicurando una maggiore rapidità dell’azione di recupero da effettuare anche nei confronti dei coobbligati solidali, salvaguardando in ogni caso l’equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa, fermo il trasferimento delle funzioni attualmente svolte dall’AdER direttamente all’AdE e salva la facoltà semplificata di accesso a forme di rateizzazione di 120 rate.

  • S come Sanzioni.

Ferma la riforma del sistema sanzionatorio penale tributario [v. P come Penale], le sanzioni amministrative saranno modificate attribuendo una migliore proporzionalità tra la pena pecuniaria e le condotte contestate, revisionando anche la disciplina relativa alla recidiva, al cumulo e alla continuazione dell’illecito tributario.

  • S come Società non operative.

Sarà revisionata la disciplina delle società non operative prevedendo l’individuazione di nuovi parametri che consentono di individuare automaticamente le società senza impresa, con riguardo – anche e soprattutto – alla giurisprudenza formatasi, e determinando le cause di esclusione.

  • S come Successioni.

È previsto un processo di semplificazione dei pagamenti e degli adempimenti delle imposte di successione e di donazione, semplificando altresì la disciplina delle altre imposte indirette come quelle di bollo, ipotecarie e catastali, anche mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta di successione e donazione e per le conseguenti formalità da eseguire presso il Catasto e i registri immobiliari.

  • T come Tagli.

Saranno tagliati – assicurando così, almeno in parte, il necessario finanziamento della riforma cui abbiamo accennato poco fa – numerosi sconti fiscali [si tratta di oneri deducibili, oneri detraibili, crediti d’imposta] che oggi sono rappresentati da più di 600 voci che costano al Fisco circa 165 miliardi.
Da questa falcidia saranno escluse le detrazioni per spese sanitarie, per l’istruzione, per interessi passivi sui mutui prima casa e anche le deduzioni per i contributi di colf e badanti.
Con ogni probabilità verrà introdotta una deduzione a forfait per scaglioni di reddito fino ad azzerarsi per i redditi superiori a Euro 100.000 [non è una patrimoniale, ma le è molto parente…].

  • T come Tassi.

Saranno armonizzati progressivamente i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall’Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

  • T come Tributi.

Anche allo scopo di dare piena attuazione al federalismo fiscale regionale, e all’art. 119 della Costituzione relativo all’autonomia degli enti locali, sarà revisionata l’intera disciplina dei tributi regionali locali, salvaguardando il principio della progressività fiscale ed escludendo la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, ferme in ogni caso le addizionali Irpef regionali e comunali.

  • U come Unione Europea.

I decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale dovranno garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento dell’UE, tenendo conto anche dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea in materia tributaria.

  • V come Valorizzazione.

Sarà valorizzato [crediamo] adeguatamente il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio della certezza del diritto, affinché l’uno e/o l’altro non restino mere previsioni di legge.

  • Z come Zero.

Sarà azzerata la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso: un’altra storia vecchia quasi come la Repubblica.
Saranno anche azzerate le sanzioni nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in termini puntuali, e che risultano comunque certificati da professionisti, da par loro… certificati, anche con riguardo alla relativa conformità ai principi contabili.

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Naturalmente, la riforma è assai di più di quel che abbiamo riassunto noi in queste due puntate [e che a sua volta potrà subire in sede parlamentare numerosi interventi, taluno anche incisivo] e indubbiamente è molto ambiziosa…: non resta allora che attendere i prossimi sviluppi di una vicenda che non dovrebbe comunque tardare a essere definita e sulla quale evidentemente dovremo ben presto ritornare.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!