È poco più di una notizia, ma merita questa pubblicazione extra perchè molto importante per chi aspiri a conseguire una sede in un concorso straordinario dopo averne vinta un’altra in un altro concorso.
Consigliamo di leggere l’intera ordinanza del Consiglio di Stato n. 4903 del 03.08.2020 perchè di per sé è abbastanza eloquente.
In sintesi, secondo il Supremo Consesso, fermo che – “alla luce dei principi dettati dal recente arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 17 gennaio 2020” – l’art. 112 T.U. San. [tutti probabilmente ne ricorderete i precetti] deve ritenersi applicabile allo stesso modo ai titolari in forma individuale come ai vincitori in forma associata nei concorsi straordinari, coloro che abbiano conseguito o in prosieguo conseguano una seconda sede non possono ambire all’assegnazione definitiva di quest’ultima laddove non siano più nelle condizioni di rimettere la prima sede da loro vinta sul “tavolo” del primo concorso, quindi a disposizione di altri interpellandi.
E sembra esattamente questa la fine sostanza della tesi di contrasto alla legittimità di una doppia assegnazione.
Non può giovare pertanto “liberarsi” della prima sede cedendo a un qualsiasi terzo e con qualunque forma negoziale – ovviamente dopo il decorso del triennio – le quote della società tra loro costituita [con annessa titolarità dell’esercizio, s’intende], perchè il meccanismo dell’art. 112 comporta di diritto, all’accettazione di una sede all’esito di un concorso [ordinario e anche, dobbiamo ora aggiungere, straordinario], la decadenza dalla titolarità della prima, quel che invece, se i co-vincitori anche della seconda sede ne hanno perduto la disponibilità, non è più evidentemente configurabile.
Quando perciò la prima sede conseguita non possa “più essere messa ad interpello” proprio perchè ormai non più nella disponibilità dei bi-co-vincitori ma solo dei cessionari delle loro quote, diventa per i primi giuridicamente impossibile “raggiungere il bene della vita, cui aspiravano”, cioè quello di conseguire la seconda sede, diventando anche di conseguenza improcedibile il ricorso da loro eventualmente proposto contro il diniego di assegnazione della seconda o l’annullamento del provvedimento di titolarità se nelle more rilasciato [ed è quest’ultimo il caso su cui sta decidendo l’ordinanza del CdS in commento].
Concludendo, per conseguire la seconda sede – questa la posizione del CdS – i bi-vintori devono essere in grado di poter effettivamente rinunciare alla prima, o comunque di poter scegliere la seconda decadendo di diritto dalla titolarità della prima, che pertanto, eccoci al punto, costoro devono mantenere fino al perfezionamento della seconda assegnazione.
Sono note dettate rapidamente, ma non mancherà certo l’occasione per tornare sull’argomento magari esaminando singole fattispecie.

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Ricordiamo che i nostri uffici chiuderanno, come del resto è stato già annunciato, per una settimana e riapriranno il giorno 17 agosto.
Auguriamo perciò Buon Ferragosto a tutti da tutti noi.

(gustavo bacigalupo)

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