Mi è stato proposto da un fornitore di farmaci e parafarmaci un servizio di dropshipping: ricordando che voi ne avete già trattato perché seguo la vostra scrupolosa e approfondita rubrica di Sediva News, vi chiedo quali prodotti possono essere venduti in modalità e-commerce dropshipping, e se sia opportuno un contratto tra le parti che deresponsabilizzi il farmacista da alterazione dei prodotti ed altri eventi non imputabili a lui.
Come per la verità dovrebbe esserLe noto, i prodotti farmaceutici vendibili con eCommerce – anche affidandosi, come nel Suo caso, a un sistema di dropshipping – sono i dispositivi medici, i medicinali senza obbligo di ricetta [SOP e OTC], i medicinali omeopatici e quelli per uso veterinario acquistabili senza ricetta medica, i parafarmaci, i cosmetici, gli integratori e simili.
Ora, laddove Lei decidesse di stipulare un contratto di dropshipping [ricordiamo che è un contratto che intercorre tra il venditore on-line (reseller o marketer, figura che rivestirebbe proprio la farmacia come Lei vorrebbe organizzarla) e un terzo soggetto (il c.d. dropshipper, che poi è il fornitore) che detiene/possiede a vario titolo, ad esempio, articoli elettromedicali particolarmente voluminosi e ingombranti per poi fornirli/spedirli/consegnarli ai clienti], i punti su cui dovrebbe – ci pare – prestare particolare attenzione sono:
– il prezzo: naturalmente la vendita del prodotto/articolo deve garantire un guadagno e coprire i costi derivanti in particolare proprio dal dropshipping;
– le modalità di consegna delle merci: qui bisogna prestare molta attenzione – soprattutto, è chiaro, all’interno del contratto – perché, tanto più in una materia come questa che è ancora in evoluzione sotto tanti profili [compreso quello giuridico], è necessario con la maggiore chiarezza possibile, e se del caso ricorrendo senza risparmiarsi a numerosi dettagli, disciplinare i vari momenti dell’acquisizione dell’ordine, dell’applicazione delle voci di costo, delle modalità di consegna, ecc., allo scopo insomma di ridurre ai minimi termini possibili equivoci o malintesi interpretativi e inoltre, è superfluo aggiungerlo, malessere nella clientela e discredito alla farmacia;
– la responsabilità per danni ai prodotti durante la detenzione e la spedizione: è interamente a carico del fornitore/dropshipper, come d’altronde abbiamo illustrato qualche tempo fa soffermandoci nei particolari di queste vicende [v. Sediva News del 19/10/2021: “Dropshipping”];
– la clausola di riservatezza;
– la durata;
– la clausola di risoluzione: qui evidentemente, ci riferiamo alla risoluzione del rapporto che è al centro del triangolo, quello cioè, di natura contrattuale, tra la farmacia e – come detto – il soggetto che, detenendo i prodotti richiesti dal cliente, provvede materialmente alla spedizione/consegna.
Prima di chiudere una notazione: non dovrebbe essere molto lontano il momento in cui il legislatore, cogliendo l’occasione in un qualsiasi provvedimento più o meno ad ampio spettro, ritenga di dettare norme specifiche, disciplinandolo compiutamente e trasformandolo in un contratto tipico, appunto sul dropshipping.
(stefano olivieri – marco righini)
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