Se faccio in casa dei lavori di ristrutturazione o adeguamento energetico, posso cedere il credito alla mia farmacia?

Le diciamo subito che in prima istanza il credito che Lei maturerà potrà essere tranquillamente ceduto alla farmacia, tanto se posseduta da Lei in forma individuale, come anche se ne sia titolare una società da Lei partecipata.

Scendendo rapidamente nel dettaglio, a norma dell’art. 121 del dl n. 34/2020 è prevista la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali sia per i crediti d’imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al cd Superbonus e sia per quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo [tra i quali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di efficienza energetica, ecc. e e perciò, come vede, proprio quelli  riguardanti il Suo quesito].

A oggi il credito può comunque essere oggetto di non più di 4 cessioni, di cui, come detto, la prima è libera.

Quindi Lei:

  • può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di chiunque, perciò anche della farmacia [in qualunque forma giuridica sia condotta] e quest’ultima potrà utilizzarlo in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione [cioè, per intenderci, nel caso di specie in dieci anni];
  • la seconda e la terza – laddove perciò la farmacia volesse a sua volta cedere il credito – solo nei confronti dei soggetti cd qualificati: banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia, oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare nel ns. Paese.

È necessario però chiarire, ed è un passaggio fondamentale, che i cessionari sono portatori in ogni caso di una specifica responsabilità.

Infatti nella circolare n.23/2022 si ribadisce che tali soggetti debbano agire con specifica diligenza che a sua volta deve essere valutata sulla base dei seguenti indici:

  • profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, ecc.;
  • profili correlati alla normativa antiriciclaggio.

Da ultimo, tuttavia, si tenga presente che la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo del credito nei casi di cessione di un credito fittizio, indipendentemente dalla buona fede del cessionario.

Pertanto, il cessionario è onerato del controllo della “bontà” del bonus, per non incorrere nell’impossibilità di usufruirne a seguito del sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, sempreché, come detto, quel bonus sia stato creato ad arte e perciò risulti inesistente.

(marco righini – stefano lucidi)

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