[…per il rimborso alla farmacia della quota a carico del S.S.N…]
Il meccanismo che permette alle farmacie di ottenere il rimborso delle quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato dagli artt. 4 e 8, comma 1, del d.p.r. 8/7/1998 n. 371 [che ovviamente non è altro che la Convenzione Nazionale farmaceutica], i quali sono stati oggetto di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 657/2023.
Al fine di garantire una migliore comprensione del provvedimento oggetto di questa News, è opportuno preliminarmente dar conto proprio del contenuto dei citati artt. 4 e 8.
Dunque, per l’art. 4, ai fini del rimborso le ricette – come ben sapete – devono essere presentate munite della data di spedizione e del timbro della farmacia, e corredate dalla documentazione [bollino fustellato] comprovante l’avvenuta consegna del medicinale all’assistito.
Senonché, ai sensi invece del comma 1 dell’art. 8 della Convenzione, le ricette devono anche essere accompagnate da un documento contabile, che notoriamente è la c.d. DCR [Distinta Contabile Riepilogativa].
Tutta tale documentazione, però, è assoggettata – sempre secondo le norme convenzionali – a una verifica da parte dell’A.S.L. che, se di esito positivo, perfeziona il diritto della farmacia al rimborso.
Ora, nel caso deciso dalla Corte, la farmacia si era limitata [anche nell’iniziale giudizio monitorio, quindi nel decreto ingiuntivo] a fondare le sue ragioni creditorie sulla sola DCR, quel che per la Cassazione non è stato ritenuto evidentemente – per quanto appena detto – sufficiente a provare il credito nei confronti del S.S.N., dato che almeno di per sé la DCR “non può surrogare la documentazione del credito attraverso le ricette bollinate”.
Chiarisce però ulteriormente la Cassazione che, qualora il farmacista – come in quella fattispecie – abbia smarrito [o distrutto] incolpevolmente tale documentazione, potrà comunque superare la sua mancata presentazione all’ente dimostrando, da un lato, di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia e, dall’altro, la non riconducibilità a sua colpa della perdita delle ricette bollinate.
Beninteso, tuttavia, è sempre preferibile per ovvi motivi curare quanto più possibile che la documentazione di sostegno del credito verso il SSN sia completa.
(cesare pizza – matteo lucidi)
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