[…e i rimedi, su questa vicenda come su altre, del legislatore laziale]
Sono socio di una snc titolare di una farmacia e il nostro Comune ha esercitato – diversi anni fa – il diritto di prelazione per una farmacia vicina alla nostra, ma ad oggi, nonostante non sia intervenuta alcuna proroga da parte del servizio farmaceutico, non l’ha ancora aperta.
Che fine farà questa sede? Il Comune la perderà e quindi andrà a concorso oppure verrà soppressa?
La giurisprudenza del CdS, anche di recente, ha decisamente escluso – contraddicendo un paio di suoi precedenti di segno contrario – la decadenza del Comune dalla titolarità della farmacia prelazionata, anche nel caso di prolungata inerzia nella sua attivazione.
Quindi, per quanto La riguarda, il Comune potrebbe non “perderla”, almeno in tempi brevi, tanto più che – anche se nel frattempo un ipotetico decremento demografico avesse reso la sede soprannumeraria – questa non sarebbe comunque sopprimibile perché un titolare, sia pure un po’ negligente, le va tuttora ascritto.
La sua soppressione, semmai, dovrebbe seguire – sempre postulando una riduzione medio tempore del numero degli abitanti residenti – a un previo atto di rinuncia del Comune alla titolarità, quel che parrebbe al momento poco verosimile [anche perché di strade per realizzare un buon risultato economico dall’apertura della farmacia, e successive sue vicissitudini sul piano giuridico, il Comune ne avrebbe a disposizione più di una].
In questo caso, però, se non abbiamo male inteso la Sua mail, ci troviamo sul territorio laziale nel quale a decorrere dal 13.8.2021 vige la l.r. Lazio n. 14 dell’11.8.2021 – pubblicata nel BURL il giorno dopo ed entrata in vigore appunto il giorno ulteriormente successivo – il cui art. 29 ha modificato/integrato la storica l.r. Lazio n. 52 del 6.6.1980 [che nel tempo ha subìto peraltro più di un intervento] in termini questa volta molto incisivi e [quasi] radicalmente innovativi ma allo stesso tempo “coraggiosi”, soprattutto se guardiamo alla pigrizia di molte Regioni nell’adozione di “Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico” [che non per caso è il nuovo titolo attribuito alla l. 52/80].
Esattamente, il citato art. 29 – purtroppo con l’ormai consueta farraginosa tecnica di redazione dei testi normativi [in barba a tutti i principi che i vari Osservatori anche regionali tentano di introdurre…] – interviene sulla l. 52/80 in questi termini:
- modifica opportunamente, come detto, il Titolo della legge;
- abroga l’art. 13 sul “Riordino delle norme in materia di farmacie”, dando per scontato evidentemente che il “riordino” sia proprio quello che scaturisce da tutti questi interventi della l. 14/21;
- modifica qua e là l’art. 14 sul riparto tra la Regione, i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali [e/o i loro organi] delle varie attribuzioni provvedimentali nel settore, anche se – per esempio – non si capisce perché l’istituzione dei dispensari resti alla Regione e si devolva ai Comuni quella delle farmacie succursali quando semmai, fermo che entrambe le funzioni crediamo spettino fin dal Crescitalia ai Comuni, avrebbe dovuto essere il contrario;
- aggiunge gli artt. 14bis [“Pianta organica”], 14ter [“Revisione della pianta organica”] e 14quater [“Apertura delle farmacie comunali”];
- modifica l’art. 15 [“Vigilanza sulle farmacie”] sostituendo semplicemente, ma non c’era altro da chiarire o aggiungere, “dall’unità” con “dall’azienda unità”;
- sostituisce integralmente l’art. 16 su “Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche”, che ovviamente torna a essere per titoli ed esami, attingendo mutatis mutandis da alcune disposizioni del Crescitalia sui concorsi straordinari e però sancendo che le graduatorie hanno “una validità di due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul BURL” e che “possono essere utilizzate per le assegnazioni di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso” [disposizioni, queste, certamente condivisibili, ma non è chiaro perché il legislatore regionale si sia limitato a un biennio di ultrattività delle graduatorie invece che optare senza fatica per l’intero quadriennio “suggerito” dalla legge statale n. 326 del 24/11/2003].
Diciamo subito, però, che sembrano tutti interventi operati all’interno del perimetro di una legislazione di dettaglio, quella cioè attribuita alle Regioni in materia (tra le altre) di “tutela della salute” dall’art. 117, terzo comma, del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001, legislazione di dettaglio notoriamente concorrente con quella di principio riservata allo Stato, e che dunque le norme regionali non possono contrastare pena la loro illegittimità costituzionale.
Ma, tornando ora al quesito e rinviando a tempo opportuno l’analisi delle altre norme sopracitate interessanti il servizio farmaceutico e la sua pianificazione territoriale, vale la pena riportare l’intero testo dell’art. 14quater perchè, come accennato, detta disposizioni proprio sulla “Apertura delle farmacie comunali”, stabilendo quanto segue:
Comma 1. Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonche’ della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall’approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.
Comma 2. Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarita’ della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell’art. 16.
Il testo parla abbastanza chiaro e le sue disposizioni dovrebbero essere applicabili anche nella vicenda descritta nel quesito, anche se naturalmente facendo decorrere l’anno proprio dal 13/8/2021 e non rilevando che qui la prelazione sia stata esercitata dal Comune molto tempo prima.
Per la verità, questa nuova disciplina regionale -pur dovendone lodare se non altro le intenzioni, visti i precedenti – sembra eccessivamente rigorosa specie laddove sancisce la decorrenza dell’anno, che il Comune ha a disposizione per aprire la farmacia prelazionata, “dall’approvazione della pianta organica” [dovrebbe senz’altro trattarsi del provvedimento di revisione della p.o. che ha istituito la sede in questione], quel che rende forse troppo stringente il termine di un anno.
D’altra parte, sorprende anche che “la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica”, e addirittura anche quella della “sede limitrofa”, debbano essere “specificate” dal Comune all’atto di esercitare il diritto di prelazione, perché – formulata letteralmente così – la norma parrebbe incomprensibilmente sancire un singolare e poco accettabile “fai da te” del Comune, inquinando per giunta il procedimento di revisione della p.o., già per conto suo spesso contestato sui vari fronti.
Sono comunque dubbi che ancora una volta potrà essere la giurisprudenza a sciogliere, come del resto il giudice amministrativo prima o poi sarà chiamato a dirci se – come noi riteniamo – il nuovo art. 14quater sia applicabile anche alle sedi prelazionate anteriormente, come nel Suo caso, alla l. 14/21.
Non si può quindi escludere che qui il Comune – sia pure quando se ne porranno i presupposti indicati nell’art. 14quater – venga dichiarato decaduto e che la sede sia pertanto assegnata a seguito di concorso ordinario.
(gustavo bacigalupo)
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