Sto vendendo la mia farmacia a una società di farmacisti e abbiamo sottoscritto un contratto preliminare con il pagamento di una caparra pari al 20% del prezzo.
Ora, vorrei sapere se il credito che io ho per il residuo 80% nei confronti della società acquirente, e che dovrò incassare entro la fine di maggio, può essere aggredito dalla banca presso cui sono debitore per una somma comunque modesta ma che io contesto.
Tenete conto che la banca mi ha già notificato atto di precetto.

Intanto, ricordiamo che l’atto di precetto è l’atto con il quale un creditore intima al debitore di adempiere a un obbligo derivante da un titolo esecutivo entro il termine di dieci giorni, scaduto il quale il creditore potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore.
Il dubbio che la giurisprudenza si è posta negli anni in merito alla pignorabilità di crediti derivanti da contratti preliminari [che sono crediti determinati, ma ovviamente non esigibili, e proprio per questo non suscettibili di esecuzione immediata] riguarda la loro sottoponibilità all’esecuzione mediante l’espropriazione presso terzi.
La Cassazione con un orientamento recentemente diventato costante afferma che “l‘esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente”.
Pertanto, anche il credito che il promittente venditore ha maturato nei confronti del promittente acquirente per effetto del contratto preliminare di vendita [in questo caso di una farmacia] è suscettibile di pignoramento presso terzi, dato che – anche se eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, spontanea o coattiva che sia – esso è collegato a un rapporto ben specificato ed esistente, e possiede quindi “capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”.
Quindi la risposta al quesito sembra debba essere positiva e quindi il credito futuro, come tale – ripetiamo – attualmente non esigibile, parrebbe pignorabile [nel Suo caso dalla banca] anche con l’esecuzione presso terzi [nel Suo caso presso il promittente acquirente].

(aldo montini)

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