Un fornitore della farmacia mi contesta un mancato pagamento di una fattura di 7 anni fa, mentre io ricordo di averla pagata. Ho chiesto alla banca gli estratti conto di quell’anno e loro mi hanno eccepito che per disposizione interna possono fornire solo quelli relativi agli ultimi cinque anni; mi sembra un comportamento non regolare.

Senza entrare nello stretto merito della possibile intervenuta prescrizione del credito vantato dal vs fornitore e analizzando invece il solo comportamento della banca, ci pare di poter concludere che quest’ultima – pur sembrando questo francamente un po’ singolare, perché soprattutto gli istituti bancari in questi casi non si prestano a “figuracce” del genere – almeno qui dovrebbe senz’altro aver torto.
La norma di riferimento è l’art. 119 c. 4 del T.U. Bancario, secondo il quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Il tema è stato di recente affrontato in termini adeguati anche dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) * che ha respinto la richiesta di un correntista volta a ottenere copia degli estratti conto a decorrere dalla sua apertura, avvenuta negli anni ‘90.

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* L’ABF, è utile precisarlo, è stato istituito dalla Banca d’Italia ed è un organismo volto alla risoluzione alternativa delle controversie tra cliente e intermediario finanziario e ha quindi il ruolo/funzione di permettere ai clienti la risoluzione in tempi brevi e con costi molto contenuti delle controversie insorte con intermediari [le banche e le c.d. finanziarie], così evitando di intasare le aule dei tribunali.

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Il collegio arbitrale, fondando la decisione proprio sul citato art. 119, ha rigettato la pretesa del titolare del c/c affermando che il suo diritto di ricevere copia della documentazione inerente al rapporto di conto corrente, e quindi anche l’estratto conto, può estendersi fino ai dieci anni antecedenti la richiesta.
Sempre sull’argomento è intervenuta anche la sentenza n. 24641/2021 della Suprema Corte, che – evidentemente con la massima autorevolezza – condividendo questi assunti di fondo ha anche chiarito che il cliente può bensì richiedere giudizialmente gli estratti conto [purché sempre all’interno del decennio] e però solo dopo il formale diniego della banca.

(aldo montini)

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