[…di ambedue i coniugi nel caso di loro residenza e/o dimora in immobili diversi]
Il c.d. decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria del 2022, ha previsto che l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale – nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e/o la dimora abituale in immobili diversi [ubicati o meno nello stesso comune] – vale per una sola unità scelta dai coniugi.
Questa norma, tuttavia, è entrata in vigore soltanto il 21.12.2021, cosicché per tutte le vicende conteziose anteriori a tale data è prevalsa nella Cassazione la tesi sostenuta dai Comuni secondo la quale, abitando i due coniugi in due comuni diversi, l’esenzione IMU non spetterebbe/sarebbe spettata a nessuno dei due, mancando sia per l’uno che per l’altro l’imprescindibile requisito della residenza e della dimora abituale – da parte dell’intero nucleo familiare – nell’immobile di cui si tratti.
Ora, la Corte Costituzionale – con un sorprendente comunicato del 24 marzo 2022 – rende noto di aver deciso di “sollevare davanti a se stessa” [nel ns. straordinario Paese succede anche questo…] la questione di costituzionalità della regola generale enunciata nel quarto periodo dell’art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], secondo cui, nella parte che qui interessa:
“per abitazione principale [N.B. è quella, come noto, per la quale è prevista l’esenzione Imu] si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
La Corte ha dunque sollevato “davanti a se stessa” la questione di costituzionalità dello specifico “passaggio” della disposizione che abbiamo appena evidenziato in neretto, dubitando in particolare della legittimità – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – “del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare”.
In tal modo, aggiunge la Corte, il “nucleo familiare” potrebbe diventare ‑ in quanto tale – “un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”.
Le motivazioni dell’ordinanza saranno disponibili soltanto tra qualche tempo, ma francamente potrebbe anche materializzarsi una decisione della Consulta ‑ esemplare in questo sempre più fitto scontro tra poteri, anzi Poteri [Corte Cost., Corte Cass., Legislatore] – che rimuova l’ostacolo, posto dalla lettera stessa della norma [ecco il vero problema!], a una doppia esenzione Imu nel caso tutt’altro che infrequente in cui i coniugi risiedano in immobili diversi.
Sembra perfino banale precisarlo, ma è chiaro che una conclusione del genere – che, ci piaccia o meno, riteniamo molto più che possibile – andrebbe ben oltre il dettato normativo odierno, che, lo ribadiamo, parrebbe sancire inequivocabilmente una sola esenzione IMU per ogni nucleo familiare.
Vi terremo informati sugli sviluppi, ovviamente di stretta attualità e di larghissimo interesse.
(aldo montini – stefano lucidi – gustavo bacigalupo)
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