L’Agenzia delle Entrate in una recente risposta a un interpello ha chiarito che nei centri storici non è necessaria la messa in sicurezza antisismica degli interi aggregati edilizi [ricordiamo che per aggregato edilizio si intende un fabbricato costituito da un’unità immobiliare confinante con altre costruzioni], potendosi invece procedere a effettuare interventi solo su un fabbricato singolo che quindi non coinvolga tutti gli edifici ad esso contigui.

Una volta comunque rispettate le condizioni per accedere al bonus 110%, spetterà a un tecnico iscritto ad albo professionale, all’uopo incaricato, valutare:

– se gli interventi c.d. trainanti, utili all’accesso al beneficio fiscale [come un intervento antisismico, la sostituzione della caldaia o il cappotto termico], abbiano i requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”;

– nonché la possibilità di redigere progetti su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza.

                                                                        (marco righini)

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