Sono titolare di farmacia e sto completando gli ultimi passaggi per l’apertura di un mio e-commerce. Leggendo una delle vostre ultime Sediva News mi sono soffermato sul c.d. dropshipping che mi sembra in grado, soprattutto in questa prima fase, di evitarmi pesanti oneri di magazzinaggio.
Vi sarei quindi grato se mi deste qualche informazione in più sul dropshipping.

Il contratto di dropshipping è un accordo stipulato tra il venditore on-line [reseller o marketer, figura che rivestirebbe proprio la farmacia come Lei vorrebbe organizzarla] e un terzo soggetto [il c.d. dropshipper, che poi è il fornitore] che detiene/possiede a vario titolo, diciamo come magazzino/grossista, articoli elettromedicali, ad esempio, particolarmente voluminosi e ingombranti.

In esecuzione del contratto di dropshipping intervenuto tra il reseller e il dropshipper, quindi, quest’ultimo spedisce – su indicazioni del primo -direttamente al cliente i beni oggetto della vendita, che è e resta una vendita effettuata al cliente non dal dropshipper/fornitore ma dal reseller/marketer.

E’ chiaro pertanto che questa ipotetica Sua scelta imprenditoriale Le garantirebbe la possibilità di iniziare il business dell’e-commerce senza compiere un investimento di capitale eccessivamente oneroso, in quanto – come è facile comprendere – le spese di magazzino e di spedizione sono interamente a carico del fornitore [nell’esempio, il magazzino di articoli elettromedicali] anche se ovviamente gli vengono rimborsate all’interno della percentuale riconosciutagli sul prezzo praticato al cliente dal reseller/farmacia.

Nella stipula del contratto di dropshipping, il reseller/farmacia deve comunque prestare attenzione ad alcuni aspetti tra cui, in particolare:

  • il prezzo: naturalmente la vendita del prodotto deve garantire un guadagno e coprire i costi derivanti dal dropshipping;
  • le modalità di consegna delle merci: dovranno essere stabilite il più dettagliatamente possibile;
  • la responsabilità per danni ai prodotti durante la detenzione e la spedizione: è interamente a carico del fornitore/dropshipper;
  • la c.d. clausola di riservatezza;
  • la durata;
  • la clausola di risoluzione.

Infine, per rispettare la disciplina normativa sul commercio elettronico, il venditore [che in questo caso sarebbe appunto la Sua farmacia…] è tenuto a specificare – nei termini e condizioni del proprio store on-line – che il prodotto è detenuto e verrà spedito da un terzo soggetto, ovviamente il fornitore/dropshipper.

(cecilia v. sposato)

(cesare pizza)

 

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