Secondo l’Agenzia delle Entrate [v. Risposta 10 maggio 2021, n. 318] e la Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il super sismabonus ha modificato il sismabonus ordinario, prevedendo, a determinate condizioni, la sostituzione delle percentuali ordinarie del 50-70-75-80-85% con quella unica del 110%.
Se pertanto sono rispettate tutte le condizioni previste dal super sismabonus, non c’è la possibilità di scegliere per quale agevolazione optare e quindi in sostanza insorge l’obbligo di applicare proprio quella del 110%.
- Vecchi interventi antisismici
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 [che diventa il 31 dicembre 2022 per i condomìni e per i proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di quattro unità immobiliari se alla data del 30 giugno 2022 è concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo, ovvero al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, se entro il 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo], i soggetti indicati all’art. 119, comma 9, dal c.d. Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 – condomìni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», ecc. – possono beneficiare della detrazione del 110% per tutti gli interventi antisismici dell’art. 16 del Dl 63/2013.
Questi ultimi, comunque, continueranno a essere ancora agevolati, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, con le detrazioni ordinarie [da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di egual importo] pari:
- al 50%, che è la percentuale base;
- al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’80%, infine, se si passa a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, ed è pari esattamente:
- al 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Un’ulteriore ipotesi che dà diritto a una consistente detrazione d’imposta è rappresentata dall’acquisto di case antisismiche [c.d. super sisma bonus acquisti]: per la precisione, deve trattarsi di immobili realizzati – nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 – a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori provvedono alla vendita dell’immobile.
La detrazione spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari è pari al 75 o all’85% [secondo la riduzione del rischio sismico conseguita, pari rispettivamente a una o a due classi] del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita.
La spesa su cui applicare la percentuale, comunque, non può superare – come detto – i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e inoltre il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
- Possibile la cessione del credito
Leggendo l’art. 121 del Dl 34/2020 sulle cessioni dei crediti o «sconti in fattura», si comprende che questi trasferimenti a terzi dei bonus sono ancora possibili – dopo il 1° luglio 2020 – sia per il super sismabonus al 110%, sia per quello ordinario al 50-70-75-80-85 per cento.
Nonostante quindi l’introduzione del super bonus del 110%, tutte queste ultime detrazioni sono ancora in vigore anche dopo il 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2021) e non sono influenzate dalle complicate condizioni oggettive e soggettive del super bonus.
Se pertanto non si rispettano i nuovi criteri del Decreto Rilancio – magari perché il contribuente è un’impresa o un professionista che detiene un’unità immobiliare non in condomìnio o perché è una persona fisica che detiene un capannone – continuano ad applicarsi le vecchie agevolazioni fiscali.
Ma se si rispettano tutte le condizioni del 110% si può beneficiare solo del 110 per cento.
Infatti, sempre secondo la citata Risposta del 10 maggio 2021, n. 318 – che si basa a propria volta sulla Risposta 2 delle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici – durante il periodo di vigenza contemporanea sia del sismabonus ordinario che di quello al 110%, la disciplina «ordinaria» del sismabonus si applica soltanto in tutti i «casi esclusi dal super bonus» del 110 per cento.
Insomma, “non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”, ma al ricorrere di tutti i requisiti per il 110% è applicabile solo il super sismabonus del 110 per cento.
L’agevolazione ordinaria dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal super bonus, e questo principio vale anche per il super sismabonus acquisti.
(gianmarco ungari – alessia perrotta)
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