Se non si forniscono elementi che giustifichino l’aliquota ridotta, diventa legittimo il recupero dell’ufficio, dato che non sussistono ragioni per derogare al criterio di ripartizione dell’onere probatorio.

In materia di applicabilità dell’aliquota agevolata Iva del 4% all’appalto per la costruzione di abitazioni “non di lusso”, grava sul contribuente che intenda avvalersene – e dunque non sull’ente impositore – l’onere di provare l’esistenza dei fatti e dei presupposti di diritto per l’applicazione dell’aliquota “speciale”.
Come ha chiarito al riguardo la Suprema Corte [ordinanza n. 6425 del 9 marzo u.s.], richiamandosi peraltro a Cass. n. 14567/2001, “se un contribuente intende che una operazione rientri nell’aliquota ‘speciale’, ha l’onere di dichiararlo e dimostrarlo. Non incombe all’Amministrazione l’onere della prova (negativa) che determinate operazioni non rientrino nell’aliquota agevolata, ma grava sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione non sconta l’Iva nella misura normale o generale, ma in misura minore. Se il contribuente intende avvalersi della norma speciale, ha l’onere di dimostrarlo”.
È in realtà, come vediamo, un principio ormai consolidato che tuttavia – curiosamente – molti contribuenti continuano a ignorare, illudendosi che sia vero il contrario.

(gianmarco ungari)

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