Il comma 1108 della Manovra chiarisce che, per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il SdI, il soggetto che effettua la cessione del bene o eroga il servizio è obbligato – in solido con il cessionario o committente, secondo la regola generale [quindi con la Bayer risponderebbe in solido anche la farmacia…] – anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto, come quando, ad esempio, la farmacia delega un professionista di fiducia o una società di servizi all’emissione delle proprie fatture di vendita.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, ove rilevi che su una FE non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare la fattura stessa con procedure automatizzate già in fase di ricezione sul SdI, includendo nel calcolo di quanto dovuto sia l’ammontare dell’imposta determinato in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia l’importo calcolato sulle fatture nelle quali invece non sia stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
(marco righini)
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