La circolare della FOFI del 9 giugno u.s. ha reso nota ufficialmente l’avvenuta sottoscrizione di un protocollo tra la Federazione e la FNOPI [Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche] che va a definire ulteriormente un aspetto particolarmente delicato per il farmacista “vaccinatore”: cioè, la sua formazione.
Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, l’Accordo quadro firmato lo scorso 29 marzo da Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma e Assofarm in attuazione del disposto normativo sancito dall’art. 20, comma 2, lett. h) [che – ricordiamo – ha integralmente sostituito il “vecchio” comma 471 della Legge di Bilancio 2021], prevede che il farmacista – perché possa procedere alla vaccinazione anti Covid-19 – dovrà risultare abilitato “[…] all’esecuzione delle relative somministrazioni vaccinali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità”.
Nello specifico, una volta completata la formazione “teorica” – e superata la prescritta esercitazione pratica [supervisionata quindi da un professionista sanitario, medico o infermiere, “già abilitato alla somministrazione vaccinale”] –  verrà rilasciato al farmacista l’attestato di completa formazione ed è proprio qui che “interviene” il protocollo citato all’inizio.
L’intesa tra FOFI e FNOPI definisce in particolare le nuove linee guida che farmacista e infermiere “tutor” dovranno seguire al fine, e qui citiamo testualmente il protocollo, “di individuare indicazioni univoche in merito al rilascio del predetto attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione”.
Secondo tali nuove linee guida:

  • farmacista e infermiere definiscono i termini dell’intesa in ordine alla scelta di giorno e orario in cui svolgere l’esercitazione;
  • l’infermiere illustra al farmacista i principi teorici e pratici di una corretta inoculazione;
  • il tutor procede alla dimostrazione pratica circa la tecnica di vaccinazione “per un numero di volte congruo ai fini dell’apprendimento della stessa”;
  • il farmacista effettua l’inoculazione vaccinale per un numero di volte minimo di 5 e massimo di 15 [ovviamente sotto il controllo dell’infermiere];
  • l’infermiere, a propria volta, verificata la corretta manualità del farmacista nella fase dell’inoculazione in generale, gli rilascia l’Attestato di compiuta esercitazione pratica.

Ci pare si tratti di una “novità” complessivamente positiva, perché a ben guardare è un protocollo che definisce adeguatamente profili teorici e aspetti pratici di particolare rilievo per la formazione del farmacista, un passaggio in ogni caso ineludibile – come sapete – per ridurre, magari ai minimi termini, le sue responsabilità.

 (matteo lucidi)

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