Solo per quest’anno [almeno c’è da augurarselo…], oltre alle già “onorate” scadenze IMU del 16 giugno 2020 e del 16 dicembre 2020, è possibile che si renda necessario procedere a nuovi calcoli di questa imposta e versare l’eventuale differenza a debito IMU entro il 28 febbraio p.v. [anzi, entro il 1° marzo, dato che il 28 febbraio cade di domenica].

Questo perché – stante la situazione sanitaria emergenziale – gli ordinari termini del 14 ottobre [entro i quali i Comuni devono pubblicare sul portale del MEF le delibere relative alle aliquote] e del 28 ottobre [entro i quali esse vanno rese pubbliche] sono stati rispettivamente differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

Laddove pertanto al 16 dicembre u.s. [cioè, come detto, alla data del pagamento del saldo IMU] non fossero state ancora pubblicate le delibere comunali sul portale del MEF, il versamento del saldo al 16 dicembre si configura come un “secondo acconto” dell’imposta e non come un vero e proprio saldo, dovendo quindi essere integrato.

La data spartiacque per sapere se bisognerà provvedere al calcolo del conguaglio IMU, come specificato dal MEF nella Faq del 4/12/2020, era quella del 16 novembre u.s. e più precisamente:

  • se le delibere dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili risultano essere state pubblicate sul portale del MEF prima del 16 dicembre u.s., oggi il contribuente non dovrà fare nulla avendo egli avuto la possibilità di calcolare correttamente l’IMU sulla base delle aliquote aggiornate e conguagliando l’importo ottenuto con quanto già versato a giugno 2020;
  • se invece le delibere comunali siano state bensì pubblicate prima del 16 dicembre u.s. e però successivamente al 16 novembre u.s., il contribuente che non abbia tenuto conto delle aliquote deliberate per il 2020 sarà obbligato ad effettuare nuovamente i conteggi versando eventuali differenze a debito entro la predetta data del 1° marzo p.v. senza alcuna maggiorazione per sanzioni e/o interessi.

Qualora infine dai calcoli effettuati emergessero differenze a credito, si dovrà procedere a richiedere i rimborsi ai singoli Comuni.

Un’altra piccola “grana” per il contribuente [e per il suo consulente…].

                                                                               (francesco raco)

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