Sono titolare di farmacia urbana e vorrei avere un vs parere circa la remunerazione aggiuntiva disposta dal DM 11.08.2021, perché ho avuto pareri discordanti per l’esenzione IVA.
So che Federfarma nazionale si è pronunciata con apposita circolare ma non tutte le regioni hanno dato parere favorevole. La regione Sicilia si è pronunciata in tal senso?

 

Il DM 11/8/2021 [attuativo del c.d. Decreto Sostegni] introduce appunto una remunerazione aggiuntiva – sia pure in via sperimentale – in sede di rimborso dei farmaci dispensati in regime di SSN dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Fermo per tutte le farmacie e per tutte le confezioni dispensate in regime convenzionale il disposto del comma 1 art. 2 del DM [“A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all’interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento”], gli ulteriori importi erogati alle farmacie sempre a titolo di remunerazione aggiuntiva variano – come noto – in funzione della diversità dello sconto che esse devono riconoscere e/o della tipologia degli esercizi.
E però, come riferisce anche la Federfarma, la remunerazione aggiuntiva – qualunque sia il suo ammontare e comunque sia formata – non è soggetta alle trattenute previdenziali, sindacali e convenzionali, né all’IVA.
La natura dell’operazione è quella di un contributo, finalizzato (anche) al mantenimento del livello di eccellenza delle nostre farmacie e non ci risulta che la Regione Sicilia si sia espressa diversamente.
La remunerazione aggiuntiva viene indicata – come sapete – nella Distinta Contabile Riepilogativa ed esattamente: a) in alcune regioni, in righi aggiuntivi a valle dell’“importo da liquidare”; b) in altre, in un documento a parte sempre allegato alla DCR.
In particolare, la DCR della Regione Sicilia colloca questi importi al di sotto del rigo 14 “Importo netto da liquidare per forniture SSN”, proprio per agevolare la non assoggettabilità ad Iva.
Di conseguenza, l’importo che dovrà essere “formalizzato” nel Registratore Telematico non sarà quello accreditato in banca [o eventualmente restituito/rimborsato all’istituzione finanziaria che ha anticipato la DCR], ma il consueto “importo da liquidare”, previsto ad esempio proprio nel citato rigo 14 della DCR della Sicilia oppure al rigo 20 della DCR del Lazio, o similmente denominato nelle altre regioni.
Conclusivamente, come si vede, nel RT dovrà essere in ogni caso “formalizzato” un importo al netto dell’ammontare corrispondente alla remunerazione aggiuntiva.

(roberto santori)

 

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