[… impedisce la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento nei confronti degli altri coobbligati]
Con una recente sentenza [n. 30947 del 26/11/2025] la Corte di Cassazione – in tema di riscossione coattiva del Fisco e di solidarietà tra più soggetti coobbligati – ha affermato il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento entro i termini di legge a uno solo dei coobbligati mette il Fisco a riparo dalla decadenza [che è prevista nell’art. 25 del Dpr n. 602/73*] dal potere di accertamento nei confronti degli altri coobbligati.
*N.B. – Così l’art. 25: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter”
Scendendo ora a un esempio pratico, la notifica dell’atto impositivo anche a uno solo dei coobbligati in solido tra loro [come sono, poniamo, tutti i soci di una snc] “produce” – secondo la Suprema Corte – “un effetto conservativo generale”.
Viene dunque così, continua la Cassazione, “arrestata l’espansione della posizione del privato e preserva il potere di accertamento e riscossione dell’ente impositore verso tutti i condebitori”, determinando di conseguenza il superamento delle eccezioni basate sulla disciplina civilistica della decadenza.
(cesare pizza)
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