In merito alla sostituzione del direttore responsabile della farmacia di cui è titolare una società è sempre sufficiente – come Voi avete scritto anche di recente – una semplice comunicazione alla Asl oppure, come nel caso di malattia del titolare di farmacia, è necessario sempre uno specifico atto dell’Asl visto che la l. 362/91 recita all’art. 11 comma 2 “…a seguito di motivata domanda del titolare… l’Unità sanitaria locale competente per territorio autorizza”?
Se, come parrebbe, Lei si riferisce particolarmente a una farmacia di cui è titolare una società, di persone o di capitali, la risposta al quesito resta quella descritta nella Sediva News del 24 ottobre 2019 [La sostituzione del direttore della farmacia di una sas: requisiti, formalità e condizioni], cui Lei probabilmente si riferisce.
Infatti, nonostante l’art. 11 della l. 475/68 [come modificato dall’art. 11 della l. 362/91] sia espressamente e integralmente richiamato anche per la sostituzione del direttore responsabile di una farmacia di cui sia titolare una società di persone [l. 362/91] o di capitali [l. 124/2017], sembra privo di qualsiasi fondamento logico e soprattutto sistematico estendere anche a tale ipotesi il disposto dell’art. 11, e questo sia con riguardo alla tassatività dei casi in cui la sostituzione è consentita e sia per quel che concerne la necessità di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’Asl.
Queste due condizioni, è opportuno ribadirlo una volta di più, devono quindi ragionevolmente ritenersi tuttora persistere per il solo caso in cui la sostituzione nella direzione responsabile si riferisca a un titolare in forma individuale, il quale inoltre – secondo il disposto dell’u.c. dell’art. 11 della l. 362/91 – è altresì facoltizzato a “conferire al sostituto la conduzione economica” dell’esercizio [una facoltà tuttavia che va evidentemente circoscritta alla sostituzione del titolare individuale, vista la pertinenza alla società come tale della “conduzione economica”].
Fortunatamente però, come abbiamo scritto altre volte, nella “realtà burocratica” [salvi casi non frequenti di straordinario formalismo] le Asl – quando si tratta della sostituzione nella direzione di una farmacia sociale – non adottano in realtà provvedimenti limitandosi a prendere atto della comunicazione del legale rappresentante della società e della relativa documentazione prodotta.
Possiamo anzi aggiungere che perfino nell’ipotesi di sostituzione di un titolare individuale alcune Asl – nonostante la persistente piena applicabilità in questo caso, almeno in astratto, dell’intero disposto del citato art. 11 [e dunque anche della prescrizione da Lei citata “…a seguito di motivata domanda del titolare… l’Unità sanitaria locale competente per territorio autorizza”] – tendono a considerare anche la comunicazione del titolare individuale come di per sé sufficiente/idonea a legittimare la sostituzione, anche qui pertanto prendendone semplicemente atto e senza ravvisare la necessità di un qualunque provvedimento di autorizzazione; oppure ritengono addirittura che, con una “inerzia”… prolungata, possa compiersi il silenzio-assenso [posto che sia applicabile nella fattispecie la relativa disciplina…].
È chiaro però che se titolarità, gestione e conduzione professionale della farmacia costituivano un “trinomio” nella legge inscindibile sia prima che in sostanza anche dopo l’entrata in vigore della l. 362/91 [secondo quest’ultima, del resto, è vero che la titolarità poteva essere assunta anche da una società di persone, ma questa doveva essere costituita ineludibilmente da farmacisti idonei e soltanto a uno di loro la società poteva conferire la conduzione professionale della farmacia sociale], così certamente non è più dalla l. 124/17 che ha sottratto a quel precedente “trinomio” la conduzione professionale, da allora infatti non più ascritta/ascrivibile anch’essa al soggetto – persona fisica o società – titolare e gestore dell’esercizio.
Dalla Legge sulla Concorrenza, insomma, il distacco della conduzione professionale – con la conseguente fisiologica conversione del “trinomio” in un “binomio”, che è ancor oggi inscindibile, titolarità/gestione – è ormai irreversibile, cosicché la società di persone o di capitali, composta o meno da farmacisti, deve bensì mantenere in capo ad essa sia la titolarità che la gestione della farmacia di cui però può liberamente affidare la conduzione professionale a qualunque farmacista idoneo, socio o non socio.
È per questo che prima o dopo è plausibile che questo distacco sia certificato dalla giurisprudenza anche per le farmacie unipersonali, di cui sia quindi personalmente [non perciò mediante, ad esempio, il ricorso a una srl uninominale] titolare una persona fisica, che potrebbe allora un giorno non lontano essere anche un “non farmacista”, titolare e gestore anch’egli, beninteso, ma libero anch’egli di affidare la conduzione professionale dell’esercizio a un qualsiasi terzo – purché [almeno questo…] farmacista idoneo – senza che debba ricorrere una delle condizioni indicate nell’art. 11.
Per quanto La riguarda, in conclusione, Le sarà sufficiente comunicare alla Asl il cambio nella direzione responsabile, tramite PEC o raccomandata A/R., producendo anche – unitamente o separatamente – una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del farmacista/direttore/sostituto che, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti professionali soggettivi (farmacista idoneo) per assumere l’incarico, ne esprima formalmente l’accettazione.
(gustavo bacigalupo)
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