Una fattura, emessa in data che Vi alleghiamo, non è stata inviata allo SDI ma ne è stato consegnato il cartaceo di cortesia alla ditta.
La farmacia ha proseguito la numerazione fino ad arrivare alla n. 23 inviando tutte le altre correttamente allo SDI.
A quanto ammonta il calcolo della sanzione per l’invio tardivo di questa fattura, come avviene il pagamento della sanzione, e come risolvere la questione per evitare di pagarla, se possibile?

La consegna della copia “di cortesia” non può minimamente surrogare – come del resto dovrebbe essere ormai abbastanza noto – l’obbligo di redazione della fattura in formato elettronico, che si intende emessa con l’invio/l’accettazione allo/dello SDI e l’attribuzione al documento di un numero identificativo.

Ora, anche se la liquidazione Iva avvenisse su base mensile, alla violazione in argomento non sarebbe applicabile la “moratoria” introdotta dall’art. 10, comma 1, del D.L. 119/2018 [che, peraltro, è cessata, rispettivamente per i contribuenti trimestrali e per i contribuenti mensili, al 30 giugno u.s. e al 30 settembre u.s.], perché – per godere (quanto meno) di una riduzione della sanzione al 20% della misura minima ordinaria (90%) e cioè in definitiva il 18% – la regolarizzazione si sarebbe dovuta operare, presumendo che la data di effettuazione dell’operazione sia quella indicata nella copia di cortesia allegata al quesito,  entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo a quello nel quale è stata effettuata l’operazione, e cioè, nel Suo caso, entro il 16/11/2019.

L’omissione pertanto è sanzionabile, ferma restando, beninteso, l’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso”.

Ora, per la sanzione ordinaria la norma di riferimento è l’art. 6, comma 1 e 4, del D.lgs. 471/97, secondo cui (c)hi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo[comma 1].

“Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500 [Comma 4].
[Le evidenziazioni sono nostre].

Pertanto, se l’Iva esposta in fattura non ha concorso alla liquidazione del periodo di riferimento – come è plausibile credere – la sanzione irrogabile è pari a:

1.098,90×90%=€ 989,01

Che, essendo di importo superiore a € 500,00, è applicabile per l’intero ammontare liquidato in misura percentuale.

La violazione, come accennato, può essere ravveduta (art. 13 D.lgs. 472/1997) con il pagamento della sanzione ridotta:

  • ad un nono del minimo (€ 109,00) entro 90 giorni dalla data dell’omissione e cioè entro il 22/12/2019; e infatti la data dell’omissione corrisponde al 23/09/2019, cioè il 13° giorno dalla data di effettuazione dell’operazione (10/09/2019) essendo il termine previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/72 per l’invio della fattura posto entro i dodici giorni da quella data];
  • ad un ottavo del minimo (€ 123,00) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso del quale è stata effettuata la violazione, e cioè entro il 30/04/2020.

Se, poi, l’Iva esposta nella fattura omessa dovesse essere stata considerata nella liquidazione periodica del periodo di riferimento, a norma del richiamato art. 6, comma 1, la violazione potrebbe essere ravveduta alle stesse scadenze, rispettivamente con il pagamento della sanzione ridotta:

  • di € 27 (1/9 di € 250)
  • di € 31(1/8 di € 250)

Inoltre, nel caso in cui l’imposta evidenziata nella fattura non sia stata ricompresa nel calcolo della liquidazione periodica del periodo di riferimento, bisogna poi ravvedere anche l’eventuale omesso/parziale versamento scaturente dalla liquidazione Iva di quel periodo che non comprendeva la stessa imposta a debito.

In tale evenienza la sanzione ordinaria prevista per l’omesso/parziale versamento è pari al 30% dell’imposta non versata in tutto o in parte (art. 13 del D.lgs. 471/1997) ed è ridotta della metà (15%) per i versamenti con ritardo non superiore a 90 giorni.

Se nello stesso termine (90 giorni) si ravvede la violazione, la sanzione è riducibile all’1,67% (1/9 del minimo, cioè del 15%: art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs. 472/1997) e sale al 3,75% (1/8 del 30%: art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs. 472/1997) se la violazione viene sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, cioè entro il 30/04/2020.

Siamo in tempo, invece, per compilare e comunicare correttamente – comprendendo, quindi, anche l’operazione non documentata tempestivamente per il periodo di riferimento – la liquidazione periodica IVA (LIPE) del terzo trimestre 2019 (luglio-agosto-settembre) che scadrà, infatti, il prossimo 30 novembre.

(mauro giovannini)

 

 

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