Come molti miei colleghi vendo in farmacia prodotti alimentari e vorrei conoscere a quali regole è necessario attenersi.

In materia di legislazione alimentare va fatto riferimento al Regolamento UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni ai consumatori e, quanto alle sanzioni, al D.Lgs. del 15 dicembre 2017 (in G.U. dell’8 febbraio 2018).

Con il Regolamento sono state modificate le disposizioni che disciplinano l’etichettatura degli alimenti al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione di quelli legalmente prodotti e commercializzati.

Per quanto riguarda gli alimenti presenti in farmacia, il provvedimento UE “impone che siano presenti sull’imballaggio o su un etichetta la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in uno specifico allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il Paese d’origine o il luogo di provenienza; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale”.

Bisogna anche aggiungere che “nel caso in cui le referenze alimentari preimballate siano messe in vendita, da parte del titolare di farmacia, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligatorio, rendere disponibili le informazioni sopra riportate prima della conclusione dell’acquisto. La violazione di tali adempimenti prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro”.

Agli “operatori del settore alimentare”, comprese dunque le farmacie [che sono tenute anche a rispettare pratiche leali], è richiesto inoltre “di non fornire alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alle norme riguardanti le informazioni sugli alimenti” [N.B.: in caso di violazione, la sanzione prevista varia da 500 a 4.000 euro] e di “non modificare le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore o ridurre in qualche modo il livello di protezione” [N.B.: sanzione da 2.000 a 16.000 euro].

In sostanza, come vediamo, le informazioni non devono indurre in errore sulle caratteristiche dell’alimento (natura, proprietà composizione, ecc.) attribuendo effetti o proprietà che non possiede, e/o indicandone caratteristiche particolari pur quando gli alimenti analoghi abbiano in realtà le stesse caratteristiche, e/o infine facendo intendere [mediante l’aspetto e/o la descrizione e/o le illustrazioni] la presenza di un particolare ingrediente normalmente utilizzato quando invece in quell’alimento l’ingrediente è stato sostituito.

La violazione di tali pratiche leali di informazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 24.000 euro.

Teniamo infine presente che sulla farmacia grava sempre la verifica della presenza del numero di lotto e della data di scadenza, con la sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 40.000 euro, anche se il citato D.Lgs. prevede una serie di riduzioni delle multe calibrate secondo il momento in cui il contravventore decide di pagarle.

(federico mongiello)

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