Gran parte delle verifiche tributarie sono ormai di carattere induttivo e non analitico-contabile.
Trovandosi infatti di frequente dinanzi a contabilità formalmente corrette ma che evidenziano utili sotto alcuni aspetti poco “verosimili”, i verificatori ricorrono infatti, fin troppo spesso, a indizi e presunzioni più o meno fondate e/o articolate per recuperare il “frutto dell’evasione”.
Costoro, però, dimenticano con eccessiva disinvoltura che oggetto dell’accertamento è il (maggior) reddito nella sua unitarietà, e cioè una grandezza differenziale (ricavi meno costi) e quindi la ricostruzione presuntiva di maggiori ricavi deve andare di pari passo con il riconoscimento di maggiori costi.
Diversamente, si violerebbe il noto principio costituzionale (art. 53 Cost.) della capacità contributiva dato che le imposte verrebbero non di rado corrisposte nei fatti su un valore non corrispondente all’effettiva ricchezza prodotta.
Fortunatamente (per i contribuenti) la Corte di Cassazione è sempre più proprio di questo avviso, tant’è che ormai si può parlare in tal senso di orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato, come conferma anche la recente Ordinanza n. 17189 del 26/06/2019, precisando che “(i)n caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”, e ciò in quanto “(i)n tema di accertamento induttivo c.d. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto”.
Tuttavia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate stentano ancora tremendamente ad uniformarsi a quest’orientamento negando nel concreto – cioè in sede di accertamento – il riconoscimento dei maggiori costi e per giunta impugnando [senza troppo badare al rischio che l’Amministrazione finanziaria sia condannata alle spese di lite…] le sentenze sfavorevoli delle corti di merito a dispetto di quel che la Cassazione afferma a chiare lettere.
In particolare, gli Uffici invocano l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 109 TUIR, secondo cui i componenti negativi di reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico, così però ignorando che la stessa Suprema Corte ha ripetutamente statuito che la norma in questione non è applicabile in caso di rettifica induttiva [per la quale alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere sempre un’incidenza percentualizzata dei costi], ma solo in caso di rettifica analitica, quando cioè oggetto della contestazione sono le singole voci di costo sotto il profilo dell’inerenza, della competenza ecc. (Cass. n. 19062/2003, n. 3317/1996, n. 9581/1994, n. 3083/1992).
Insomma, è giusto chiedere ai privati sempre più correttezza nei loro comportamenti fiscali, ma qualche buon esempio dalla parte pubblica non guasterebbe sicuramente.
(stefano civitareale)
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