[…alle (altre) finalità perseguite/perseguibili dalla società titolare di farmacia, come l’allestimento della “classica” cabina estetica]
Non si vuole aprire/riaprire la questione della persistente esclusività dell’oggetto sociale di una società (di persone o di capitali) titolare di una o più farmacie, essendo ragionevole considerarlo un capitolo almeno per il momento ben serrato.
Del resto, e non è certo un aspetto secondario, la l. 124/2017 – non intervenendo, come in precedenza non era intervenuto neppure il Decreto Bersani del 2006, sul disposto del primo periodo del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 – ha nei fatti ribadito che l’“oggetto esclusivo” delle “società di cui al comma 1” è la “gestione di una farmacia”, dovendosi però sicuramente intendere “gestione di una o più farmacie” o più semplicemente “gestione di farmacie”.
Inoltre, pur mancando tuttora al riguardo una pronuncia del Consiglio di Stato, dello stesso avviso sono state anche un paio di decisioni del Tar Umbria, dove peraltro viene evocata a sostegno la sentenza [richiamata frequentemente, ma non sempre a proposito, dai giudici amministrativi] n. 275/2003 della Corte Costituzionale che anche in questo caso sembra forse poco pertinente…
Ma, fatta questa necessaria premessa, non intendiamo neppure addentrarci sulla sorte e le conseguenze di atti posti in essere da una società titolare di farmacia che esorbitino appunto dalla “gestione di farmacie”.
Infatti, anche prescindendo dalla responsabilità dell’amministratore che li ha compiuti, la questione circa la loro inefficacia o inopponibilità alla società [fermo che bisognerebbe comunque distinguere, anche sotto questo aspetto, le società di persone dalle società di capitali] è tuttora troppo complessa e dibattuta – specie dopo la mancata riproposizione nel nuovo Titolo V del Libro V del cod. civ., ad opera della riforma di cui al D.Lgs. n. 6/2003, del previgente art. 2384bis che regolava sinteticamente la vicenda – per poterne soltanto accennare in questa sede, tanto più che quello dell’“oggetto esclusivo” parrebbe qui un limite apposto da una norma imperativa e dunque non sarebbe probabilmente peregrino pensare addirittura alla nullità radicale e insanabile di questi atti con effetti naturalmente molto diversi per la società e/o per i terzi.
Tornando però al tema specifico di queste note, è chiaro che possono ritenersi rientrare nell’oggetto sociale – pure così circoscritto – altresì quelle operazioni che, anche se non incidenti immediatamente sulla gestione di una o più farmacie sociali, possano considerarsi anch’esse funzionali al suo raggiungimento (o miglior raggiungimento), pur dove appaiano connessi solo indirettamente all’“oggetto esclusivo” della società.
Le esigenze di una qualunque società, comprese quelle titolari di farmacia, possono d’altronde presentarsi cammin facendo [come in effetti si stanno presentando] molto più ampie e articolate di quanto descrittivamente possa contemplare a quel momento l’atto costitutivo/statuto, cosicché nella pratica quotidiana è dato talora constatare l’insufficienza – rispetto a obiettivi sopravvenuti – delle previsioni statutarie, che può allora essere opportuno o necessario [senza per questo tradire il principio legale dell’esclusività dell’oggetto sociale] adattare convenientemente ai programmi societari.
Non potendo per ovvi motivi dilungarci sulle tante ipotesi diverse [alcune, per giunta, molto specifiche e “inusuali”], crediamo possa bastare per ora – almeno per dare un’idea – far cenno a una vicenda di indubbia attualità perché sempre più gettonata dalle farmacie e ci riferiamo, come avrete colto dal sottotitolo, all’allestimento in un locale separato [“autorizzato” dall’Asl] di una cabina estetica o cosmetica e/o di un mini-centro di depilazione laser e più in generale all’esercizio in farmacia di trattamenti estetici, adibendo evidentemente all’attività estetisti diplomati che almeno loro, però, non rientrano tra i professionisti sanitari.
Ne parliamo anche perché due CCIAA, una pugliese e l’altra lombarda, hanno con singolare contemporaneità reso noto recentemente agli amministratori/legali rappresentanti di due snc che l’attività non avrebbe potuto essere iscritta nel Registro delle imprese proprio perché non inclusa (espressamente?) nell’oggetto sociale, un problema che non incontra naturalmente il titolare di farmacia in forma individuale.
Queste due società di persone recavano/recano entrambe nel loro statuto – a proposito dell’oggetto sociale – disposizioni che in realtà non possono mancare in nessun atto costitutivo/statuto e che sono infatti rinvenibili praticamente in tutti gli atti, e in particolare la seguente:
“La Società è costituita ed intende operare ai sensi della l. 8/11/1991 n. 362, come modificata dalla l. 4/8/2006 n. 248 e dalla l. 4/8/2017 n. 124, ed ha pertanto per oggetto esclusivo l’esercizio e la gestione di farmacie e, ove consentito da disposizioni legislative o provvedimentali, degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 della l. 248/06, ed attualmente della sola farmacia con esercizio in , e quindi l’attività di commercio al dettaglio, e, previo il rilascio a favore della Società della prescritta autorizzazione, all’ingrosso, di tutti i prodotti farmaceutici e/o medicinali, di produzione industriale o galenica e in qualsiasi forma farmaceutica, e di tutti gli altri articoli o prodotti la cui vendita al dettaglio e/o all’ingrosso sia consentita alle farmacie dalla vigente normativa sul commercio, nonché l’erogazione dei servizi, anche nell’ambito della c.d. autodiagnosi, di cui alla l. n. 69/09, al d.lgs. n. 153/09 ed ai successivi provvedimenti d’attuazione”.
È un testo ben articolato e in principio abbastanza esaustivo ma, secondo i funzionari delle due CCIAA, non sufficiente a ritenervi incluso l’esercizio in farmacia anche di un’attività nel campo dei trattamenti estetici, e non è detto che costoro abbiano torto.
Potrebbe valere quindi la pena, quando si rivelerà opportuno o comunque alla prima circostanza in cui si debba intervenire sul testo dello statuto [quel che vale a maggior ragione, s’intende, per le società in via di costituzione], sostituire il periodo sottolineato con il seguente (o simile):
“…nonché, fermo il rispetto delle disposizioni di settore, l’erogazione alla clientela da parte della farmacia sociale di servizi e/o prestazioni professionali di natura e valenza sanitaria e/o salutistica – inclusa in ogni caso l’erogazione dei servizi, anche nell’ambito della c.d. autodiagnosi, di cui alla l. n. 69/09, al d.lgs. n. 153/09 ed ai successivi provvedimenti d’attuazione – rese da uno o più dei professionisti sanitari di cui alla l. n. 3 dell’11.01.2018 e di servizi e/o prestazioni e/o trattamenti per il benessere delle persone compresi quelli rivolti generalmente alla cura e alla valorizzazione del loro aspetto fisico”.
Ma questo, tutto sommato, è uno degli interventi più banali da operare sull’atto costitutivo/statuto anche perché la sua piena aderenza all’esclusività dell’oggetto sociale non è seriamente contestabile; ben altri, come accennato, possono però essere gli adeguamenti statutari alle necessità ulteriori di una società titolare di farmacia, perché non dimentichiamo che stiamo poco più che agli albori della “nuova” società titolare di farmacia [su cui per di più la giurisprudenza ha appena iniziato a lavorare] e le opportunità che su vari profili possono presentarsi ai soggetti che le partecipano [a loro volta estremamente variegati nell’estrazione e nei progetti] potranno magari suggerire spesso interventi statutari al limite dell’esclusività.
E allora sì che potrà porsi seriamente la questione – su cui abbiamo deliberatamente sorvolato all’inizio – della sorte degli atti e delle operazioni sociali esorbitanti quel limite, o perlomeno ritenute tali da notai, Asl, uffici pubblici, giudici amministrativi, giudici ordinari, ecc..
Ma evidentemente saranno vicende da valutare soprattutto caso per caso.
(gustavo bacigalupo)
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