[…1) La configurabilità di una responsabilità del Comune per la decadenza del vincitore dall’assegnazione della sede per decorrenza dei 180 giorni; 2) Alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della figura di incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”]

Queste, dunque, due delle questioni che tenteremo di approfondire dopo la pausa estiva. 

1) Le Sez. Unite della Cassazione – con ordinanza n. 12640 del 13/05/2019 – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dinanzi al Tribunale di Bologna dal vincitore nel concorso straordinario emiliano di una sede: dall’assegnazione egli era stato infatti dichiarato decaduto dalla Regione per il mancato rispetto dei 180 giorni, vicenda che l’interessato ha imputato per “fatto illecito” (civile, ex art. 2043 c.c.) al Comune che, a suo dire [condiviso dalle SS.UU.], non aveva osservato un “comportamento materiale” conforme al “principio generale di comportamento secondo buona fede [derivante dall’art. 97 Cost.], cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”.
Il Comune non aveva perciò adottato nessun provvedimento amministrativo [da impugnare conseguentemente dinanzi al Tar], ma aveva omesso – questo il suo “comportamento materiale” illecito, secondo la Corte – di individuare tempestivamente un locale adatto all’esercizio della farmacia relativa alla sede assegnata al ricorrente.
Il provvedimento delle SS.UU. può sembrare destinato a incoraggiare i non pochi vincitori che si sono trovati o si troveranno nella stessa situazione a promuovere anche loro un’azione risarcitoria nei confronti del Comune: ma personalmente dubitiamo che siano iniziative destinate tutte a un sicuro successo, perché in fondo la Suprema Corte ha soprattutto dichiarato la propria giurisdizione illustrandone le ragioni [non propriamente convincenti], e però la fattispecie concreta dovrà comunque essere decisa dal Tribunale e l’esito non sembra affatto già scritto. 

2) Un’ordinanza molto ben articolata ed esaustiva di un Collegio arbitrale – rituale, naturalmente – ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione accennata nel sottotitolo che viene tuttavia confinata [perché così imposto dai limiti della fattispecie sottoposta al giudizio arbitrale] alle società di capitali titolari di farmacia e a tutti coloro che vi partecipino, farmacisti e non farmacisti.
La causa di incompatibilità prevista sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91 [tra lo status di socio e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] viene considerata nell’ordinanza sospetta di contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117 comma 1 della Cost.: per quanto ci riguarda, ci ha sorpreso positivamente il richiamo dell’art. 47 [“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito, ecc.”], ma è l’intero provvedimento arbitrale che ci convince, se prescindiamo dal dubbio sulla rilevanza della questione, come spiegheremo a tempo opportuno.
Ricordiamo che lo stato dell’arte vede in questo momento una sola sentenza di merito sul tema specifico e si tratta di Tar Lazio n. 5557/2019 (v. Sediva News dell’8 maggio 2019 “Il lavoratore dipendente o autonomo è incompatibile con lo status di socio solo se farmacista…”) che, è vero, “assolve” come meri capitalisti soltanto i non farmacisti, ma anche questa può in definitiva essere considerata una… breccia, destinata a essere estesa anche ai farmacisti laddove la Corte – ritenendo fondata l’eccezione – circoscrivesse il disposto sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, alla luce della Legge Concorrenza, alle sole società di persone titolari di farmacia [perché oltre probabilmente non potrebbe andare], e provvedesse quindi con una sentenza c.d. interpretativa o una decisione del genere.
Ma anche qui è difficile avanzare previsioni.

(gustavo bacigalupo)

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Chiude anche questa ennesima “stagione” delle Sediva News e di Piazza Pitagora, ancor più onerosa delle altre e il prossimo futuro non promette granché di diverso.
Augurandoci di veder ribaditi anche in prosieguo gli attuali “indici di gradimento”, riprenderemo le Sediva News dal 12 settembre p.v., sempre con la possibilità di qualche “incursione” nel mese di agosto.
Anche qui dobbiamo però ringraziare – oltre a tutti Voi – i collaboratori che contribuiscono al successo delle Rubriche, e perciò, sempre in ordine alfabetico: Tullio Anastasi, Fernanda Boffi, Stefano Civitareale, Tonino Di Carlo, Mauro Giovannini, Chiara Lani, Paolo Liguori, Matteo Lucidi, Monica Lucidi, Marcello Claudio Lupetti, Simona Manna, Fernando Marinelli, Emiliano Minella, Federico Mongiello, Alessia Perrotta, Andrea Piferi, Giorgio Proietti, Valerio Pulieri, Andrea Raimondo, Valerio T. Salimbeni, Roberto Santori, Stefano Stati, Gianmarco Ungari e Margherita Ungari.
Oltre, s’intende, Franco, Stefano e Giorgio.

(g.b.)

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“Piazza Pitagora” e “Sediva News” sospendono oggi le loro pubblicazioni, che riprenderanno  

Giovedì 12 settembre p.v.

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Buone vacanze a chi va in ferie e buon lavoro a chi resta

(e anche a chi “rientra”) 

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