Mia figlia, che attualmente ha un reddito di 12.000 euro, è proprietaria di un immobile che intende ricostruire e ristrutturare per poi adibirlo a sua abitazione principale. Ciò posto vorrei chiedervi se vi è la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per il Superbonus nel caso in cui l’immobile sia adibito effettivamente ad abitazione principale soltanto al termine degli interventi e quindi stabilirvi solo allora la residenza.

La risposta è affermativa e vediamo subito perché.

Il comma 1, lettere a) e b), dell’art. 9 del Decreto Aiuti-quater ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2023, la persona fisica che non svolga attività d’impresa, arte o professione può beneficiare di una detrazione del 90% delle spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre 2023 [percentuale che per le spese operate dal 1° gennaio 2024 scende al 70%], a condizione che:

  • egli sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale [usufrutto, uso, abitazione] in relazione all’unità immobiliare;
  • quest’ultima sia adibita ad abitazione principale;
  • il suo reddito annuo – determinato secondo il comma 8-bis.1 dell’articolo 119 – non sia superiore a 15.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.13/2023 ha chiarito che anche nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione non sia l’abitazione principale del contribuente già all’inizio delle opere di ristrutturazione, egli avrà egualmente diritto al Superbonus, purché l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro il termine dei lavori di ristrutturazione.

(francesco s. silvani)

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