Come sapete, anche il Ministero ha affermato che nel fatturato delle farmacie rurali – i cui limiti ai fini anche dell’ulteriore sconto del 2,25 sono passati da quota 387.342,67 euro a quota 450.000 euro – vanno inclusi solo i farmaci in regime di SSN al netto IVA, al netto della quota ticket, al netto dello sconto, al netto della distribuzione per conto ed al netto dell’assistenza integrativa.
Chiedo se vi è possibilità di essere risarciti in sede giudiziaria fin dal 2010, che è l’anno in cui l’asl di appartenenza mi ha fatto pagare anche il 2,25 perché hanno conteggiato anche le prestazioni integrative.

La Sua domanda giudiziale di ripetizione di quanto trattenutole dalla Asl in difformità alle disposizioni vigenti, come definitivamente interpretate dalla giurisprudenza, non potrà estendersi fino al 2010, perché dovrà tener conto dell’intervenuta prescrizione quinquennale.

L’art. 2948 cod. civ., infatti, prevede che si prescrivono appunto in cinque anni – tra gli altri – anche: “4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

E, ai sensi del successivo art. 2958 del cod. civ., “la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni”.

Quindi il diritto al rimborso della somma indebitamente trattenuta potrà essere fatto valere soltanto per gli ultimi 5 anni.

 (federico mongiello)

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