Sono amministratore unico di una srl titolare di una farmacia e vorrei sapere se la società può aprire una parafarmacia in una zona balneare vicina.
Vorrei anche sapere se è previsto che nella parafarmacia possa essere allestito un laboratorio galenico e se tra i vari servizi la parafarmacia può fornire anche quello di farma-taxi per la consegna dei medicinali a domicilio.

Una società titolare di farmacia deve avere come oggetto esclusivo – e non solo statutariamente – la titolarità e/o la gestione di una o più farmacie [e anche, da qualche tempo, l’assunzione, previa la prescritta autorizzazione, dell’attività di vendita all’ingrosso di farmaci].
Non vi rientra pertanto l’esercizio di altre attività commerciali, e dunque neppure di una o più parafarmacie, nonostante queste siano legittimate alla vendita al dettaglio di medicinali [pur circoscritta a Sop e Otc].
Questo è stato il parere espresso alcuni anni fa dal Ministero della Salute, ma si tratta di un orientamento nel frattempo condiviso sia da due o tre decisioni di Tar che, molto recentemente, dal Consiglio di Stato (sent. 3777 del 5/6/2019).
Evidentemente, quindi, dobbiamo tutti prenderne atto e in sostanza assumerlo ormai come jus receptum, pur essendo lecito pensare che anche su questo specifico aspetto – come su tanti altri anch’essi riguardanti le società titolari di farmacie – prima o poi la giurisprudenza possa assumere altre posizioni.
Sta di fatto in ogni caso che le Asl – tuttora orientate anch’esse in questa direzione, come del resto è comprensibile – tendono generalmente a contrastare [e i provvedimenti sul piano della vigilanza possono essere anche rigorosi…] la titolarità e/o gestione, da parte delle società titolari di farmacie, di attività diverse.
Quanto al laboratorio galenico della parafarmacia [che nel vs. caso, indipendentemente che sia “balneare” o meno, verrà verosimilmente esercitata, in forma individuale o anch’essa di società, da uno o più soci], esso può essere allestito e utilizzato – ai sensi dell’art. 11, comma 15, del decreto Crescitalia – soltanto per le preparazioni galeniche officinali “che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea, e sempreché la parafarmacia sia in possesso dei “requisiti prescritti dal decreto ecc.”.
Infine, il servizio che il quesito definisce di “farma-taxi” [vocabolario che francamente ci era finora ignoto…] dovrebbe ovviamente essere anch’esso limitato – quanto ai farmaci – alla consegna a domicilio dei soli Sop e Otc, tenendo comunque presente che la dispensazione di questi ultimi è tuttora assoggettata al precetto di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge Bersani e dunque, oltre a essere “consentita [soltanto] durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale”, va “effettuata nell’ambito di un apposito reparto” e soprattutto “alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati ecc.”.
Quindi, in pratica, anche per le parafarmacie – come per le farmacie – opera il divieto di dispensazione del farmaco al di fuori dell’esercizio e la sua consegna a domicilio diventa lecita [anche sul piano disciplinare: v. artt. 30 e 40/4 del Codice deontologico] solo quando questo divieto sia stato pienamente osservato.

(gustavo bacigalupo)

 

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