Da oltre un mese nei ns. uffici è ferma una pratica concernente l’avvenuta trasformazione, con atto notarile di conferimento, di una farmacia individuale in una srl con l’unico socio rappresentato proprio dal farmacista ex titolare.
I dubbi del nostro dirigente riguardano in primo luogo la legittimità di questa operazione anche per come è stata attuata e quindi se alla srl dobbiamo ora rilasciare la titolarità della farmacia.
Inoltre il farmacista ex titolare vorrebbe sapere preventivamente, cioè prima di intraprendere altre iniziative, se l’acquisizione di una quota maggioritaria di una snc anch’essa titolare di farmacia può essere effettuata dalla srl come società o se invece è necessario che avvenga personalmente a nome suo.
Continua, ed è anzi in piena evoluzione, la stagione dei dubbi su quel che è lecito e quel che non lo è in tema di partecipazioni a società titolari di farmacia, come rileviamo anche da questa email.
Intanto, focalizzandoci dapprima sull’ammissibilità di una srl unipersonale titolare di farmacia e ripercorrendo un po’ l’iter di alcune nostre analisi precedenti, ricordiamo che l’art. 7, comma 1, della L. 362/91 [riscritto dall’art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017] dispone ora – come sappiamo ormai molto bene – che “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.
E però, sono sicuramente società di capitali tanto le srl pluripersonali come le srl unipersonali che non possono infatti essere considerate un tipo/forma di società a sé stante, come depone l’art. 2463, comma 1, c.c. secondo cui la srl “può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”, così ammettendo la possibilità dell’unicità del socio fin dalla costituzione della società come in un qualunque momento successivo della vita societaria.
Se trascuriamo del resto alcuni aspetti meno rilevanti, nel sistema civilistico oggi in vigore la srl unipersonale differisce dalla srl pluripersonale soltanto per talune anche se importanti disposizioni di garanzia nei confronti dei terzi, previste a bilanciamento proprio dell’unipersonalità della compagine sociale: e quella più cospicua è senz’altro la disposizione del comma 2 dell’art. 2462 c.c., che afferma la responsabilità illimitata dell’unico socio nel caso in cui egli non abbia esattamente adempiuto agli obblighi previsti in materia di conferimenti e di pubblicità ex artt. 2464 e 2470 c.c.
In definitiva, per sciogliere il primo dei vs. dubbi, le srl unipersonali devono ritenersi pienamente ammesse (anche) alla titolarità di farmacie, esattamente come le loro “sorelle” pluripersonali.
Va dunque considerata legittima, non ravvisandosi ragioni per pensarla diversamente, l’avvenuta “trasformazione” della farmacia [proprio secondo le modalità precisate nel quesito, che sono d’altronde le più ortodosse] da impresa individuale a impresa societaria, con tanto di trasferimento [anche] della titolarità dell’esercizio da un soggetto/persona fisica a un (altro e diverso) soggetto/società, perché è indifferente che quest’ultima si sia risolta in una srl unipersonale costituita mediante conferimento dell’azienda-farmacia da parte del titolare individuale venuto ad assumere nella srl la veste di unico socio.
Come ci pare di aver già osservato, questa vicenda può esteticamente piacere o non piacere, ma non riusciamo a scovare ragioni per ritenerla impedita, o anche semplicemente resa difficoltosa, dall’assetto normativo scaturito dalla l. 124/2017, anche se in fase appena iniziale di analisi giurisprudenziale.
È un’analisi, peraltro, non certo avviata nel migliore dei modi visto il discutibile e discusso parere del Consiglio di Stato del 3 gennaio u.s., e pertanto qualche incertezza – via via che l’approfondimento dell’aggrovigliata vicenda delle incompatibilità andrà avanti e soprattutto se volgerà verso il consolidamento di tutte le tesi del CdS – potrebbe circondare anche l’assunzione della titolarità di una farmacia da parte di una srl unipersonale, e magari spingere, chissà, verso conclusioni per alcuni aspetti diverse da quella da noi delineata poco fa [circa la piena rilevanza anche per il diritto amministrativo, con le conseguenze di cui si è detto, della “trasformazione” da individuale a societaria di una farmacia con l’ex titolare quale unico socio della srl conferitaria dell’azienda farmaceutica].
Si pensi, ad esempio, all’eventualità che la giurisprudenza amministrativa [che è imprevedibile quando ricerca la ratio di una norma o di un sistema…] ritenga estensibili al socio unico – invocando, perché no?, il divieto di abuso del diritto, sempre più a sua volta oggetto di… “abusi” interpretativi – tutte o alcune delle disposizioni che disciplinano il titolare individuale, con il “rischio” che socio unico possa essere soltanto un farmacista idoneo o comunque una persona fisica, perciò con l’inevitabile esclusione di qualsiasi società: il che ovviamente – specie se consideriamo il ruolo che anche nella distribuzione al dettaglio dei farmaci potranno assumere/stanno assumendo le holding di partecipazione – farebbe parecchio rumore.
In questo quadro – che finirebbe per incidere seriamente sullo schermo della responsabilità limitata che il codice civile ha voluto invece assicurare anche alla srl uninominale [e anche, dal 2004, alla spa uninominale] – dal socio unico la giurisprudenza potrebbe allora anche pretendere il rispetto integrale, quindi anche nella sostanza, della disposizione che sancisce l’incompatibilità con la “posizione di titolare… di altra farmacia” [art. 8, comma 1, lett. b) l. 362/91], impedendogli di conseguenza l’acquisizione di partecipazioni, nello status o meno di socio unico, in altre società titolari di farmacia, quel che infatti al titolare in forma individuale non è al momento consentito.
Ma anche prescindendo da uno scenario così estremo e in ogni caso ancora tutto da scrivere, dobbiamo tener conto – per rispondere ora all’altro vs. interrogativo – che per il CdS le figure di incompatibilità indicate nel citato art. 8, comma 1, lett. b), riguardano allo stesso modo persone fisiche e società, di persone o di capitali: è una conclusione che, è vero, non può convincere nessuno [tant’è che sembra destinata a un serio ripensamento…], ma indubbiamente non si può escludere che Asl e/o Comuni possano ritenere opportuno attenervisi, almeno in questa prima fase.
In tal senso, perciò, potrebbe essere preferibile – per la “tranquillità” dei vs. uffici, ma solo per questo perché i due corni del dilemma hanno per noi pari dignità – che quel farmacista acquisisse una o più partecipazioni, maggioritarie o meno, ad altre società a nome proprio [anche se socio unico della srl appena costituita] piuttosto che interporre nell’operazione la srl come tale.
Però, come avrete probabilmente rilevato, le perplessità espresse da questa Asl sono tutt’altro che peregrine…
(gustavo bacigalupo)
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Per le festività pasquali la Rubrica sospende oggi le sue pubblicazioni, che riprenderanno il 29/04/2019.
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