Ho pagato in due “tranche” – a gennaio e a febbraio – una fattura ad un legale per una consulenza resa alla farmacia e ritengo di dover versare la ritenuta d’acconto entro il prossimo 16 marzo, cioè entro il 16 del mese successivo al versamento del saldo.
È corretto?
La ritenuta d’acconto va calcolata e versata sulla base dell’importo effettivamente pagato e non su quello esposto in fattura; pertanto se la fattura/parcella, come Lei precisa, è pagata in più soluzioni la ritenuta deve essere liquidata per l’importo effettivamente [volta a volta] corrisposto al fornitore, in questo caso al legale che vi ha assistito, e dunque – per ogni “tranche” – entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento stesso.
Per il pagamento da Lei effettuato nel mese di gennaio, quindi, i termini sarebbero, anzi sono scaduti, ma naturalmente si potrà provvedere a sanare la violazione con il ravvedimento operoso.
Esemplificando, se la parcella reca un ammontare (imponibile a r.a.) di 2.000 euro, ed è stata regolata per la metà a gennaio e per la restante metà a febbraio, entro il 16 febbraio (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato) sarebbe stato necessario effettuare il versamento di una ritenuta pari a € (1.000×20%=) 200 euro ed entro il 16 marzo (anche qui prorogato al 18 perché anche il 16 marzo cade di sabato) il versamento di una ritenuta di pari importo.
Nel concreto, dunque, sarà il caso che Lei entro il 18 marzo provveda a versare la r.a. relativa a febbraio e, con un Mod. F24 separato, anche la r.a. relativa a gennaio opportunamente ravveduta [che tuttavia potrà anche liquidare… domani mattina, per ridurre l’ammontare delle sanzioni].
In questo modo – siamo sicuri – si eviterà qualunque contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(stefano civitareale)
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