Quando abbiamo acquistato il locale della farmacia il valore era di 170, come risulta da tutti gli atti…
In seguito abbiamo ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate che ha ritenuto che il valore fosse di 340.
Il ricorso in Commissione Tributaria è stato rigettato e abbiamo quindi infine aderito al pagamento dell’imposta aggiuntiva.
Il valore da scrivere in bilancio resta di 170 o può essere elevato a 340?
Vi pongo questa domanda perché i nostri 2 consulenti sono in disaccordo tra loro.
Trattandosi di “due consulenti”, perciò – supponiamo – conoscitori di cose fiscali, sorprende questo ipotetico disaccordo su una fattispecie dai contorni che in realtà sembrano molto chiari.
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 1) c.c., le immobilizzazioni materiali non prodotte in economia devono essere iscritte al costo di acquisto (cfr. anche OIC 16).
La regola è confermata anche dalla norma fiscale (art. 102 e 110 TUR).
Quello che probabilmente è stato rettificato dall’Agenzia delle Entrate è dunque il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro (art. 52 TUR) nel rogito, dato che per tale imposta la base imponibile è costituita esattamente dal valore venale in comune commercio riferibile al bene, qualora evidentemente – come in questo caso – sia superiore al corrispettivo pattuito.
Senonché, questo aspetto della vicenda non incide sulla rappresentazione in bilancio del valore dell’immobile strumentale della farmacia, che dovrà perciò essere conforme proprio al costo di acquisto, che d’altra parte – secondo le stesse risultanze del rogito [come viene riferito nel quesito] – è appunto quello effettivamente sostenuto dall’impresa per l’acquisizione del bene.
Non ha in definitiva alcun rilievo, sotto tale profilo, l’avvenuta rettifica (in termini di valore) operata dagli uffici fiscali.
(stefano lucidi)
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