Mi è stato notificato il pignoramento da parte di una società di recupero crediti dello stipendio di un mio dipendente per una somma pari al debito del lavoratore verso la società stessa: posso sospendere la trattenuta se me lo chiede il suo avvocato?
La farmacia datrice di lavoro, che – come nel Suo caso – riceva la notifica di un pignoramento presso terzi relativo per l’appunto alla retribuzione di un lavoratore, assume la qualità di terzo pignorato e, proprio perché tale, la richiesta del dipendente, anche se formulata dal suo legale, di sospendere la trattenuta non è idonea a far cessare gli obblighi di custodia e di indisponibilità gravanti sulla farmacia.
Dal ricevimento dell’atto, infatti, questa non è più libera di corrispondere integralmente al lavoratore lo stipendio e deve in ogni caso mantenere indisponibile l’importo oggetto del pignoramento.
Per un normale debito verso un creditore privato, la somma pignorata non può – è vero – superare generalmente un quinto della retribuzione; senonché, nei fatti sulla determinazione dell’importo da pignorare possono incidere, ad esempio, anche precedenti pignoramenti, cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, assegni di mantenimento e anche la natura delle somme erogate.
La farmacia deve quindi verificare con cura il contenuto dell’atto ricevuto, rendere nei termini la dichiarazione richiesta [quella appunto nota come “dichiarazione del terzo”] e accantonare la quota dovuta, senza peraltro, si badi bene, poterla rimettere, neppure in parte, al creditore, perché il versamento a quest’ultimo potrà avvenire solo secondo quanto poi stabilito dal giudice nell’ordinanza di assegnazione*
*N.B. può essere diverso soltanto il caso del pignoramento promosso dall’agente della riscossione, che può infatti contenere già l’ordine diretto di pagamento al datore di lavoro].
Per tornare allora al quesito, se il lavoratore – e/o chi per lui, come il suo avvocato – sostiene che la procedura è stata sospesa, rinunciata o definita [e non potendo naturalmente essere sufficiente una mera dichiarazione o una semplice richiesta del difensore in tal senso] diventa imprescindibile che la farmacia acquisisca/riceva un atto formale del creditore procedente o addirittura un provvedimento del giudice dal quale risulti che le somme possono essere svincolate.
Ma fino a quel momento, la condotta prudente è mantenere ferma la trattenuta, verificando nel concreto l’importo effettivamente assoggettabile a pignoramento.
(aldo montini)
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