Far fatturare a una società – titolare o non titolare di farmacia – prestazioni eseguite in realtà a favore dei soci può costare in caso di controllo un’accusa per frode fiscale [quel che vale, s’intende, anche per il caso di fattura a un’impresa individuale – anche qui, titolare o non titolare di farmacia – di una prestazione effettuata a favore della persona fisica dell’imprenditore e/o di familiari e/o di persone a lui anche indirettamente riconducibili].
E’ questa, in pillole, la conclusione cui giunge la III Sez. della Cassazione Penale in una sua recentissima sentenza (n. 10.916 del 01/04/2020).
In sostanza, il reato contestabile è quello di “dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti” di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000.
La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che «il punto controverso attiene alla qualificazione giuridica delle fatture, ossia se possa dirsi che le stesse [per l’appunto recanti bensì una prestazione effettivamente svolta, ma a favore di soggetto diverso da quello a cui si fattura – n.d.r] rientrino nella categoria delle fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 1 lett. a) del d.lgs. n. 74 del 2000, che definisce fatture per operazioni inesistenti non solo quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto od in parte o che indicano corrispettivi o imposte superiori a quella reale, ma anche le fatture che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Le fatture soggettivamente inesistenti sono perciò quelle caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà attinente ad uno dei soggetti che intervengono nell’operazione.
E infatti, sempre secondo la Corte, “l’inesistenza soggettiva dell’operazione documentata in fattura non è limitata al caso delle frodi carosello, dove l’inesistenza soggettiva si riferisce all’emittente il documento, ma ricorre ogni qual volta ci sia una interposizione fittizia di una qualsiasi delle parti effettive dell’operazione contrattuale».
Per inciso tale precisazione è valsa [nel giudizio]a fornire al giudice di merito un criterio di dosaggio della pena, questione complessa in cui non vogliamo entrare, perché lo scopo di queste brevi note è quello di rimarcare il principio enunciato dagli Ermellini che resta “sullo sfondo” di questa vicenda giudiziaria e cioè che “manovre” del genere, in caso di controlli, possono portare non solo al disconoscimento del costo in capo alla società per un palese difetto dell’inerenza della spesa all’attività della stessa, ma addirittura a una possibile incriminazione per frode fiscale.
(stefano civitareale)
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