Abbiamo una srl che è costituta da due fratelli e ognuno ha due figli che sono a loro volta uno farmacista e l’altro è un professionista che però opera in un altro settore non sanitario.
Chiediamo se oggi possiamo acquisire una quota di una società in accomandita semplice titolare di farmacia come socio accomandatario o anche, volendo, come semplice socio accomandante.
Inoltre, intenderemmo successivamente investire sempre nel settore con l’acquisizione della partecipazione in altre due o tre società titolari di farmacia.
Infine, la ns. attuale Srl potrebbe effettuare finanziamenti nella sas anche nel caso di semplici soci accomandanti?
Credo che possiate capire quale sia il ns. progetto.
Crediamo si tratti, ma non dovremmo sbagliare, di un “progetto” – la partecipazione [anche in forma di holding, verosimilmente “familiare”] al capitale di più società titolari di farmacia – che sembra ormai accomunare non soltanto meri capitalisti ma anche alcune “famiglie” e ancor più, ci pare, quando al loro interno convivano soci farmacisti e soci non farmacisti.
Non è questa però, è chiaro, la sede adeguata per approfondire – specie sul piano strettamente giuridico – vicende, talora complesse, come quella che abbiamo appena ipotizzato, come peraltro neppure le questioni che potrebbero porsi nel caso [che qui comunque non ricorre, perlomeno stando a quel che ci riferite] in cui la vostra fosse a propria volta una srl titolare di una o più farmacie.
Infatti, in tale evenienza potrebbe in astratto insorgere qualche ulteriore perplessità guardando in particolare alle posizioni di incompatibilità con la partecipazione a una società titolare di farmacia previste sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, anche se per noi – come si è già avuto occasione di illustrare – le società di persone o di capitali non possono ritenersi destinatarie di questa disposizione, e in tale direzione d’altronde sembra propendere anche la prassi amministrativa.
In definitiva, però, qui dobbiamo limitarci – anche e non solo per ragioni di spazio – a una rapida disamina della vs. mail.
Quanto, allora, al primo quesito, la risposta non può che essere affermativa, sancendo l’art. 2361, secondo comma, cod.civ. che: “(…) l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato (…).”
Intanto, è necessario tuttavia ricordare che l’interpretazione di questa norma vede fronteggiarsi le classiche due opposte “scuole di pensiero”:
- l’una – i cui sostenitori sembrano comunque i più – pur ritenendo anche le srl pienamente legittimate a partecipare a società di persone [assumendovi liberamente anche la veste di socio illimitatamente responsabile, come l’accomandatario nella sas e qualunque socio nella snc], non le ritiene peraltro tenute ad osservare le due formalità previste nell’art. 2361 cod.civ., né, cioè, quella della previa delibera autorizzativa dell’assemblea e né l’altra della “specifica informazione nella nota integrativa di bilancio” [pur se questo secondo adempimento finisce nel concreto per far carico sempre anche alle srl quando, ai sensi dell’art. 2427 cod. civ., nei loro bilanci debbano in ogni caso essere annoverate, tra le immobilizzazioni, anche le quote di partecipazione a sas e/o snc];
- l’altro orientamento [quello, per così dire, minoritario] estende invece puramente e semplicemente anche alle srl l’intero disposto dell’art. 2361 cod. civ. e dunque anche l’obbligo di assolvere ambedue le formalità sopra indicate che però, s’intende, non sono soltanto mere formalità perché la prima evidentemente, imponendo il passaggio preventivo per la volontà dei soci, cioè dell’organo assembleare, può quantomeno evitare vicende di possibile “cannibalizzazione” degli interessi di chi partecipa al loro capitale sociale [immaginando, per leggere concretamente quest’ultima notazione, uno scenario in cui l’ipotetico amministratore unico della società di persone sia legittimato a eludere la volontà e gli interessi dell’ipotetico socio unico o di maggioranza e acquisire liberamente partecipazioni “comportanti una responsabilità illimitata”].
Senonché, attenzione, quando, e anche questa è una precisazione necessaria, tutti i soci accomandatari o tutti i soci di una snc, quindi tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali, la sas o la snc da esse partecipate deve “redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni”; questo infatti dispone espressamente l’art. 111 duodecies delle “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie”, che finisce così per sancire – quando appunto [giova ribadirlo] tutti i soci illimitatamente responsabili delle società di persone siano società di capitali – la loro equiparazione sotto questo profilo alle spa, con una prescrizione perciò che mira con tutta evidenza a tutelare i creditori e il mercato evitando l’elusione, in casi specifici come questi, delle regole di pubblicità e trasparenza patrimoniale.
Ora, anche perché generalmente il più contiene il meno, se l’art. 2361 cod. civ. legittima certo la partecipazione di una società di capitali [che, per quel che abbiamo ricordato circa le due opposte “scuole di pensiero”, sarebbe addirittura del tutto libera per una srl] a una società di persone anche assumendo la veste di socio illimitatamente responsabile, dovrà a fortiori ritenersi parimenti legittima – e anzi del tutto libera a prescindere, sia per le srl che anche per le spa – la partecipazione a una società di persone quando la società di capitali vi assuma lo status di socio limitatamente responsabile come il socio accomandante [e anche, perché no?, quando partecipi sempre come socio accomandante in più sas titolari di farmacia].
Insomma, per concludere, la vostra Srl potrà partecipare alla Sas titolare di una farmacia sia – liberamente – come socio accomandante e sia, ma con l’osservanza [almeno secondo l’orientamento minoritario] delle due formalità che abbiamo visto, come socio accomandatario.
Anche sul secondo quesito, ci pare d’altra parte che non possano sorgere dubbi circa la legittimità di un finanziamento alla Sas eventualmente effettuato dalla srl pur quale mero socio accomandante [anche se sarebbe forse opportuno che questa – proprio come facoltà dell’accomandante – fosse espressamente prevista nell’atto costitutivo/statuto della Sas, configurandosi in tal caso come una normale modalità di apporto di liquidità alla società.
Almeno per oggi, dunque, le cose – se non altro per alcuni aspetti – sono state sufficientemente chiarite ma ci rendiamo ben conto che su questa vicenda dovremo tornare in prosieguo altre volte, in generale ma non solo.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!