Ho letto la Sediva News del 23 settembre u.s. sugli obblighi tributari in caso di risoluzione consensuale del contratto preliminare, ma vi chiedo come deve essere invece trattata la diversa ipotesi in cui sia l’acquirente a recedere dall’affare dopo aver versato la caparra confirmatoria.
Il mio interesse per la risposta non è soltanto teorico perché a giugno ho accettato una proposta di acquisto per la cessione, da parte mia e di mia moglie, dell’intero capitale da noi posseduto della nostra snc che è titolare di una farmacia: ma, pur essendo stato registrato il contratto preliminare su richiesta dell’acquirente, e avendo lui versato la caparra con un assegno regolarmente da noi incassato, la controparte dieci giorni prima del rogito definitivo ci ha comunicato la sua volontà di uscire dall’affare per motivi personali.
Ci è stato da lui riconosciuto il diritto di trattenere l’intera somma ricevuta ma vorrei sapere, visto che il contratto preliminare registrato prevedeva espressamente il versamento della caparra, che cosa accade fiscalmente in ordine all’importo che abbiamo trattenuto e in particolare se io e mia moglie dobbiamo denunciarlo nella dichiarazione dei redditi che presenteremo nel 2026.

La risposta è affermativa e tentiamo di illustrarne rapidamente le ragioni.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che – in caso di recesso dell’acquirente, ed è questo il caso – la caparra confirmatoria versata e trattenuta dal promittente venditore costituisce per quest’ultimo un reddito imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Tuir, rappresentando l’importo del corrispettivo del mancato guadagno derivante dalla mancata conclusione della vendita.
In sostanza, tale somma si configura nello specifico come provento sostitutivo del reddito che il venditore avrebbe conseguito se il contratto definitivo fosse stato stipulato, fermo peraltro – avendo la caparra natura risarcitoria e non restitutoria – il diritto del promittente venditore di agire per l’eventuale maggior danno.
Ora, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento del danno  – consistente nella perdita di redditi – assumono la stessa natura dei redditi sostituiti o perduti.
La somma trattenuta dovrà pertanto essere da Lei e Sua moglie indicata nel modello Redditi PF relativo all’anno di incasso, perciò nel 2026 per il 2025,  a meno che l’operazione non riguardi un bene escluso da imposizione, quel che nella specie non è vertendosi qui in un compromesso riguardante la cessione della quota di una società [pur se titolare di farmacia] e non, poniamo, di  un immobile abitativo posseduto da oltre cinque anni.

(valerio pulieri)

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