Sto per installare un impianto fotovoltaico nell’abitazione in cui risiedo stabilmente insieme a mia moglie. L’immobile è di proprietà esclusiva di lei, ma costituisce la mia abitazione principale sia anagraficamente sia di fatto. In quanto coniuge convivente, posso far valere un diritto di abitazione e, quindi, beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute per l’impianto, prevista dall’articolo 1, comma 55, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)?

Temiamo che la risposta debba essere negativa.
Infatti, il comma 55, lettera b), dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025, ha previsto un’agevolazione fiscale potenziata che consente di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici [così come per altri interventi di riqualificazione energetica] destinati a immobili adibiti ad abitazione principale.
Tale beneficio fiscale, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, fino a un limite massimo di spesa di 96.000euro, è tuttavia subordinato a requisiti soggettivi ben definiti.
In particolare, la disposizione citata circoscrive l’accesso all’aliquota maggiorata ai soli soggetti titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento [quali usufrutto, uso, abitazione o superficie] sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolabile.
Ben diversamente, come il quesito riferisce, nell’ipotesi che vi è delineata – in cui l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge, e le spese sono state sostenute dall’altro coniuge, che pur vi risiede abitualmente e vi ha stabilito la propria dimora anagrafica – non si configura nessun diritto reale dell’altro coniuge e quindi neppure un suo diritto di abitazione, invece rilevante ai fini della detrazione.
La convivenza coniugale, infatti, non integra di per sé un titolo idoneo ad attribuire un diritto reale, in assenza di specifici presupposti normativi, quali ad esempio il decesso del coniuge proprietario o provvedimenti giudiziali in materia di separazione personale o divorzio.
Ne consegue che, in assenza di un titolo formale riconosciuto dall’ordinamento giuridico, il coniuge non proprietario [quindi Lei] potrà esclusivamente accedere alla detrazione ordinaria del 36%, anch’essa frazionabile in dieci anni, come previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

(Francesco Sonnino Silvani)

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