Cosa prevede la nuova convenzione circa il rapporto tra il fatturato della farmacia e l’obbligo di assunzione del personale laureato?

Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, esecutivo dal 6 marzo 2025, prevede infatti una dotazione minima di personale laureato in farmacia per lo svolgimento delle prestazioni convenzionate e però, attenzione, può trattarsi indifferentemente di farmacisti dipendenti come di farmacisti in impresa familiare o di farmacisti in rapporto di lavoro autonomo, e così via…
È richiesto, in particolare, un farmacista abilitato ogni 500.000 euro di fatturato SSN, con l’obbligo di un’unità aggiuntiva al superamento del 25% di tale soglia.
Il calcolo tiene conto anche dei farmacisti part-time [proporzionando l’attività svolta rispetto a un orario settimanale standard di 40 ore], ma nel computo comprende anche, come del resto è perfettamente condivisibile, il titolare [se individuale], il socio farmacista, il direttore responsabile [anche non socio] e il restante personale abilitato.
La norma si fonda pertanto su un criterio matematico legato alla [presunta] dimensione economica dell’attività convenzionata [cioè, ovviamente, della farmacia], in applicazione dell’art. 11, comma 16, del D.L. 1/2012*.


*N.B. Che così recita: “In sede di rinnovo dell’accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.”.


Quanto ai servizi aggiuntivi, quelli evidentemente rientranti nella c.d. “farmacia dei servizi”, la determinazione della dotazione minima è invece rimessa agli accordi regionali, sulla base quindi delle esigenze organizzative e delle peculiarità territoriali.
Il criterio previsto si fonda su soglie di fatturato che determinano in modo diretto la necessità di personale abilitato, secondo un meccanismo oggettivo che tiene conto della dimensione economica dell’attività convenzionata.
Resta ferma la necessità di un’implementazione omogenea sul territorio, anche attraverso un coordinamento [per quel che riguarda i servizi, come detto] tra livelli nazionale e regionale.
In questo contesto, la norma sembra perseguire un equilibrio tra sostenibilità organizzativa e continuità dell’assistenza.
Queste, in sostanza, le novità che il quesito ha richiesto.

(aldo montini)

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