Da qualche anno fornisco farmaci, ma anche parafarmaci, alla vicina RSA: cioè la RSA mi manda le ricette rilasciate dal medico prescrittore della struttura e il giorno dopo le consegno tutte insieme unitamente ai farmaci corrispondenti, ma distinguendo paziente per paziente.
Ultimamente, però, i NAS hanno obiettato alla RSA la mancanza del registro di carico e scarico degli stupefacenti, soprattutto perché molti ospiti sono anziani e frequentemente il medico prescrive anche fenobarbitale orale in SSN: noi facciamo il carico e scarico regolarmente, ma se i NAS avessero ragione, dovrebbe provvedervi anche la RSA e questo ci creerebbe inevitabilmente qualche difficoltà in più.
La domanda che pongo è: questa forma di collaborazione con la RSA e i suoi pazienti è tutta corretta da parte nostra o vi sono aspetti, magari di carattere fiscale, che dovremmo curare meglio?
Se è quella che Lei descrive, pur sommariamente, la procedura che caratterizza attualmente i rapporti della farmacia con la RSA, non crediamo vi siano “aspetti” che potreste o dovreste “curare meglio”.
Del resto, da quel che rileviamo dal quesito, ogni ricetta regolarmente intestata a un ospite della RSA viene [magari anche parzialmente, ma non fa differenza] spedita dalla Sua farmacia che in sostanza confeziona, e rimette/consegna alla RSA, tanti “plichi” [è una semplice ipotesi di lavoro, ovviamente, perché al “plico” si può certo sostituire qualche altra forma di confezionamento dei farmaci riservati a ogni ospite] per quante sono le ricette spedite e gli ospiti che ne sono gli intestatari, e ogni “plico” viene consegnato direttamente alla struttura, o a un suo incaricato, con espressa, e ragionevolmente esclusiva, loro destinazione ai singoli ospiti.
Essendo allora quelle appena descritte le modalità di fornitura di farmaci alla RSA [qui naturalmente non interessano i “non farmaci”, che si sottraggono a qualsiasi aspetto appena appena problematico], non ci sembra siano leciti grandi perplessità circa la piena correttezza/legittimità di tale procedura, anche e soprattutto perché nella fornitura non si instaura neppure per un momento, quel che non sarebbe consentito, un rapporto diretto tra la farmacia e la RSA come tale.
Non è infatti quest’ultima che si pone, men che meno formalmente, come cliente della farmacia “fiduciaria”, ma, è chiaro, tutti quei “plichi” vanno detenuti – oltre che nel rispetto delle temperature e delle altre regole di conservazione riguardanti i singoli farmaci, e alcuni più degli altri – in armadi o cassetti ben chiusi e inaccessibili a qualunque figura estranea alla RSA e comunque separati sia tra loro che da tutti gli altri farmaci, fino a poter pensare che possa/debba essere organizzato all’interno della struttura un sistema di detenzione sicura, e separata come appena detto, dei farmaci per l’appunto consegnati/pervenuti alla RSA dalla farmacia con l’indicazione degli ospiti cui essi sono rispettivamente destinati.
Quanto al fenobarbitale orale fornito in regime di SSN, pensiamo di non poter essere d’accordo con le tesi che sembrerebbero sostenere i NAS, perché, fermo il rispetto da parte della farmacia dell’obbligo di trascrizione nell’apposito registro delle quantità in carico e delle quantità in scarico [e quindi, per quanto La riguarda, neppure qui Lei dovrebbe avere alcunché da temere…], non risulta che un registro degli stupefacenti debba obbligatoriamente essere istituito, detenuto e aggiornato anche da una RSA, se non forse [ma sottolineiamo forse] quando la struttura annoveri nel suo organico un direttore sanitario cui ascrivere anche le responsabilità del carico e scarico stupefacenti.
Ma francamente, ed è il caso di ribadirlo, parrebbe che la RSA – oltre evidentemente a dover osservare con il massimo rigore le già ricordate prescrizioni riguardanti la conservazione dei farmaci – possano legittimamente approvvigionarsi degli stupefacenti prescritti ai suoi ospiti nel rispetto dello stesso iter, delineato poco fa, seguito per gli altri farmaci, anche se naturalmente qui le ricette, a differenza delle altre, devono essere conformi [quanto alla forma e ai contenuti] ai precetti della legge sugli stupefacenti.
Due parole, infine, sui profili fiscali di queste forniture. E però, escludendo per ovvie ragioni le prescrizioni dei medici di medicina generale, bisogna distinguere: se è la RSA come tale a corrispondere alla farmacia l’importo di queste forniture, la farmacia le emetterà una fattura e sarà poi la RSA a provvedere all’addebito agli ospiti [in uno dei tanti modi possibili] dell’ammontare di pertinenza di ognuno di loro; diversamente, la farmacia emetterà – per ciascun ospite per il quale le siano stati forniti tutti i dati necessari – il classico scontrino parlante, oppure, in assenza dei dati, saranno semplici scontrini che verranno liquidati secondo gli accordi intervenuti al riguardo tra la farmacia e la RSA
Questo, in definitiva, il quadro generale della vicenda che tuttavia continua a suscitare – come [e non appaia inverosimile…] in realtà è sempre stato – frizioni e malessere nel settore, senza necessità che da parte nostra se ne illustrino le ragioni perché vi sono ben note.
Sta di fatto, però, che la procedura seguita per lo più nei rapporti tra le farmacie “fiduciarie” e le RSA per la fornitura di farmaci destinati ai loro ospiti [indipendentemente che si tratti di otc o sop o etici o farmaci di fascia A, C e Cbis, o medicinali prescrivibili solo con ricette non ripetibili, o di farmaci stupefacenti] è quella che abbiamo tentato di delineare fin qui, senza tuttavia aver voluto affrontare il problema del deblistering – che naturalmente è tale solo quando la normativa regionale non abbia disciplinato questo “fenomeno”, come invece ha provveduto ad esempio la Lombardia – né quello dei rapporti tra farmacie e case di cura che peraltro vengono nei fatti regolati con modalità molto vicine a quelle accennate per i rapporti tra farmacie e RSA.
(gustavo bacigalupo)
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