Non è per niente inverosimile che, con il passare del tempo [soprattutto per quelle società che hanno optato per una durata eccessiva…], emergano conflitti o divergenze tra due o più soci, visto che le dinamiche all’interno di una società – soprattutto se società di persone ma il fenomeno vale allo stesso modo anche per le società di capitali – possono evolversi e cambiare, portando a incomprensioni, magari ripetute e sempre più consistenti, fino a veri e propri conflitti.
È agevole allora comprendere che, essendo notoriamente preferibile “prevenire” piuttosto che “curare”, molta attenzione dovrà essere dedicata – anche e particolarmente proprio nel quadro di queste possibili evenienze – ai contenuti dell’atto costitutivo/statuto di una società titolare di farmacia di nuova formazione, come però anche alle modifiche che nel tempo si siano rese opportune o necessarie sugli statuti di società di vecchia costituzione.
Si tenga presente, intanto, che, ai sensi del [recente] art. 838bis del c.p.c., “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325 bis del Codice Civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.”
È chiara quindi la volontà del legislatore di spingere le parti di un contratto sociale a prevedere (anche) clausole del genere nel quadro di una forte esigenza dell’ordinamento giuridico – attenzione, di tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi più “evoluti” – di prevenire almeno tendenzialmente l’insorgere di vicende, generate [in questo caso specifico] proprio da conflitti tra soci, in grado di cagionare pregiudizi anche seri nella gestione dell’impresa sociale e quindi all’impresa come tale che è uno dei beni maggiormente protetti negli/dagli ordinamenti moderni.
Qui però non intendiamo farla molto lunga scendendo in dettagli magari non semplicissimi da cogliere, preferendo soffermarci – sia pure in estrema sintesi – almeno su alcuni dei rimedi, le c.d. clausole manutentive, che possono essere affidati alle scelte dell’autonomia negoziale, quella dei soci naturalmente [che, s’intende, è anch’essa sempre sovrana…], proprio al fine di tentare di ridurre ai minimi termini complicate “situazioni di stallo”:
- clausola arbitrale: permette, come del resto è noto, di deferire la controversia a un collegio di arbitri o [preferibilmente] a un arbitro unico: si tratta peraltro di clausole già oggi contenute in buona parte degli atti costitutivi;
- clausola “casting vote”: i soci prestabiliscono a chi tra loro attribuire il “voto decisivo” in caso di parità;
- clausola “cooling off”: contempla un lasso di tempo, non eludibile se non con il consenso di tutti i soci, che deve intercorrere tra l’insorgere della controversia e la sua soluzione, così da favorire l’analisi e la valutazione con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari;
- clausola “swing man”: come nel c.d. “casting vote”, qui i soci nominano un terzo che – sempre in caso di parità – avrà [in luogo di uno dei soci, come accennato a proposito della “casting vote”] voto decisivo sia pure ovviamente sulla sola controversia a lui devoluta.
Questa, ripetiamo, è solo una brevissima disamina, senza la benché minima pretesa di completezza, e però sia ben chiaro che la qualità dei rapporti tra i soci può rappresentare una vicenda delicatissima nella vita della società, a meno che ovviamente non si tratti di società che anche nella forma [come è il caso della srl “a socio unico”], oppure solo nella sostanza [come spesso è dato vedere quando vi sia un socio di larghissima maggioranza e un altro, poniamo, confinato all’1%, o giù di lì…], escludano in principio l’insorgere di forti criticità tra i soci.
Non si dimentichi mai, d’altronde, che l’affectio societatis è il motore di qualsiasi impresa collettiva, esercitata cioè da più persone, che deve pertanto poter funzionare senza avarie o gravi disfunzionalità e dunque – anche e soprattutto da questo punto di vista – quelle clausole accennate poco fa [come d’altra parte anche altre e diverse clausole, definite magari in… lingua italiana] possono rivelarsi di aiuto in parecchie circostanze.
(gustavo bacigalupo)
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