Io e i miei due figli eravamo soci di una snc titolare di farmacia. Due anni fa con un patto di famiglia ho trasferito le mie quote a loro in pari misura. Al contratto, visto che dovevano partecipare tutti i miei legittimari, ha partecipato anche mia moglie alla quale è stata liquidata un’importante somma di denaro. Tuttavia, poco tempo fa si è presentata una donna che sostiene di essere mia figlia ed effettivamente la madre è stata una mia compagna prima che conoscessi la mia attuale.
Voi avete parlato molte volte e con favore del patto di famiglia e crediamo quindi che possiate rispondere facilmente a due mie domande: questa mia figlia può chiedere il riconoscimento dopo tutti questi anni? E in caso affermativo quale sorte avrebbe il patto di famiglia?
Premettiamo che la richiesta di riconoscimento giudiziale da parte dei figli è imprescrittibile ai sensi dell’art. 270 comma 1 cod. civ. e pertanto se questa sua [asserita] figlia agisse in giudizio – tenendo presente tuttavia che, ove lei sia minore di età, l’azione di riconoscimento potrebbe essere promossa solo dalla madre – e riuscisse effettivamente a dimostrare la Sua paternità [anche con riscontro sul dna su richiesta del giudice], diventerebbe a ogni effetto, come del resto probabilmente Le è noto, una Sua legittimaria, esattamente sullo stesso piano degli altri due figli.
E però, anche in tale eventualità [e rispondiamo quindi al secondo interrogativo] il patto di famiglia intervenuto con Sua moglie e i Suoi due figli sarebbe comunque pienamente valido ed efficace, in quanto – di fatto – al momento della stipula erano gli unici legittimari esistenti/conosciuti.
In casi come questi, infatti, si applica la disposizione di cui all’art. 768- sexies cod. civ. relativa proprio ai c.d. legittimari sopravvenuti secondo cui “All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768 quater aumentata degli interessi legali”.
N.B. Art. 768-quater cod. civ.: “Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste”
Quindi, come abbiamo appena letto, la Sua [asserita] figlia, sempre che la Sua paternità venga accertata in via definitiva, dovrà attendere l’apertura della successione per far valere i propri diritti, ma non potrà comunque richiedere né la collazione, nè la riduzione di quanto assegnato col patto e sarà onere dei Suoi figli – nella qualità di beneficiari originari del contratto – liquidarla, proprio ai sensi dell’art. 768-sexies cod. civ., per l’importo a lei spettante.
(matteo lucidi)
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