Ultimamente alcuni clienti in possesso della disability card ci chiedono di pagare l’Iva al 4% su alcuni farmaci e ausili.  Tra i possessori della disability card ci sono anche disabili che usufruiscono della legge 104 che hanno diritto all’iva agevolata ma anche altre categorie con invalidità minori che invece non possono usufruire della 104.
Data la confusione in materia vi chiedo di fare chiarezza spiegandoci chi effettivamente ha diritto in farmacia all’Iva agevolata, su quali prodotti si può applicare e quale documentazione va presentata al farmacista per poter ottenere la fatturazione al 4%.
Infine, se il farmacista deve conservare oltre alla fattura ulteriore documentazione in merito.

Per meglio inquadrare la questione è opportuno ricordare brevemente che la disability card è un documento in formato tessera che consente alle persone con disabilità di poter accedere – gratuitamente o a tariffe agevolate – a beni e servizi pubblici e/o privati.
Le agevolazioni da far valere presso strutture pubbliche (quali musei e/o a luoghi di cultura, nonché uffici comunali) sono riconosciute direttamente; invece, quelle presso strutture private (come le farmacie) sono condizionate alla stipula di apposite convenzioni.
La card – che riporta la foto ed i dati anagrafici del disabile, il numero seriale, la data di scadenza, un QR code – sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la disabilità e può essere richiesta, a titolo puramente esemplificativo, da:

  • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%;
  • invalidi civili minorenni;
  • cittadini con indennità di accompagnamento e con certificazione ex L.104/1992;
  • non vedenti e non udenti;
  • invalidi sul lavoro con invalidità certificata superiore al 35%.

Tuttavia, non è possibile affermare che per le cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti dei titolari della disability card sia sempre applicabile l’aliquota agevolata al 4%; detto altrimenti, il possesso del documento non costituisce condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per l’applicazione dell’agevolazione in commento.
Stessa conclusione, a ben guardare, può trarsi per i soggetti ex lege 104/1992, possessori o meno di disability card.
Volgendo ora lo sguardo ai principali prodotti di questo tipo più frequentemente venduti in farmacia troviamo [ma l’elenco non pretende ovviamente di essere esaustivo]:

  • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
  • apparecchi di ortopedia e oculistica;
  • ausili tecnici per l’incontinenza, diretti ad anziani ricoverati presso case di cura;
  • gas dispositivi medici (Azoto liquido, Carbonio diossido, ecc.); gas medicinali (ossigeno, protossido di azoto, aria medicinale); gas a uso terapeutico;
  • pannolini e pannoloni destinati a soggetti minori affetti da menomazioni funzionali permanenti e ad incontinenti cronici.

E a questo punto non possiamo non osservare che ci troviamo di fronte ad una casistica estremamente variegata di prodotti destinati a persone con disabilità di diverso ordine e grado, che richiederebbe un approfondimento distinto per ciascun bene, non certo possibile in queste brevi note.
Tuttavia, regole generali – da tenere presente per la vostra pratica lavorativa quotidiana – possono senz’altro ricavarsi, affermando in definitiva che l’aliquota agevolata si applica ragionevolmente nel caso in cui la menomazione funzionale:

  • sia certificata dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata;
  • e che tale certificazione attesti il collegamento funzionale tra la protesi/ausilio e la menomazione. [diversamente, tale collegamento funzionale deve essere certificato dal medico curante: in altri termini il medico curante deve certificare che, per il tipo di menomazione cui è affetto l’acquirente della protesi/ausilio, vi è necessità di quello specifico prodotto].

L’agevolazione è, quindi, personale spettando esclusivamente per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile e/o dalle persone cui è fiscalmente a carico, ma non sono poste limitazioni al numero di prodotti da acquistare.
La documentazione da conservare da parte della farmacia è quindi, a rigore, copia delle suddette certificazioni, ricordando sempre, infatti, che è la farmacia cedente (soggetto Iva) responsabile della corretta applicazione dell’aliquota Iva (ordinaria o ridotta) alle cessioni in argomento.

(stefano civitareale)

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