Sono socio al 50% di una snc titolare di farmacia e il mio socio, nonostante gli impegni lavorativi assunti nello statuto, non viene più in farmacia già da diversi mesi e il nostro rapporto è ormai molto compromesso. La scadenza della società è lontana e vorrei sapere se ci sono gli estremi per lo scioglimento anticipato, ma non vorrei ricorrere al recesso, come mi hanno consigliato, perché uscirei da una farmacia che ho conseguito faticosamente per concorso.
Preciso che il nostro statuto in tema di scioglimento si limita a richiamare il codice civile.

Se allora lo statuto rinvia al codice (anche) per l’indicazione/elencazione delle cause di scioglimento [anticipato o alla scadenza], non possiamo non riportare l’art. 2272 cod. civ., secondo il quale la snc si scioglie:
1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. per la volontà di tutti i soci;
4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5. per le altre cause previste dal contratto sociale;
5bis. per l’apertura della procedura di liquidazione controllata [N.B.: questa causa di scioglimento è stata aggiunta dall’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 26.10.2020 n. 147]
Però, in una vicenda come questa giungere allo scioglimento anticipato della società – essendo la data di scadenza indicata nell’atto costitutivo, come viene precisato nel quesito, ancora lontana – non può essere mai un gioco da ragazzi, neppure nel caso in cui Lei volesse invocare, pur avendone sicuramente titolo, condotte dell’altro socio indubitabilmente contrarie agli interessi della società [oltre che evidentemente in violazione dell’obbligo statutario di prestare attività lavorativa, di ordine professionale e non, nella/per la farmacia sociale e/o la società come tale].
Infatti, come d’altronde ha sancito una sentenza della Suprema Corte di alcuni anni fa e che ci pare di aver già richiamato in altra Sediva News, nelle società di persone composte da due soli soci il dissidio tra loro [che sia oggettivamente ascrivibile al comportamento di uno dei due che si sia reso (gravemente?) inadempiente agli obblighi statutari e/o ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti anche indirettamente alla natura fiduciaria dei rapporti tra soci (*)] “rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272 c.c., n. 2, giacché detto dissidio non è tale da rendere “impossibile” il conseguimento dell’oggetto sociale” (Cass. n. 28716/16).


(*) Ricordate la famosa “affectio societatis” che dovrebbe costituire l’abbrivio ma al tempo stesso anche il motore di funzionamento nel tempo di una società di persone?


Come vediamo, dunque, per la Suprema Corte il dissidio tra voi – tutt’altro che banale, beninteso – rileverebbe soltanto ai fini di un ricorso al rimedio dell’esclusione del Suo collega o a quello del recesso da parte Sua, che però sono entrambe misure non a costo zero, neppure sul piano fiscale, quel che del resto giustifica ampiamente la scarsa propensione che generalmente si riscontra nella pratica per l’una o per l’altra, senza necessità che ci attardiamo a illustrarne a fondo le ragioni.
Ben diverso sarebbe stato se – come altre volte abbiamo suggerito (*) – lo statuto avesse espressamente previsto come causa ulteriore e specifica di scioglimento della società, anche l’ipotesi in cui, ad esempio, il rapporto tra i soci sia stato/sia minato da gravi disfunzionalità personali e/o interpersonali tali da rendere comunque difficoltosa, e anche più onerosa e/o economicamente meno redditizia, la prosecuzione della gestione in forma associata dell’esercizio sociale.


(*) – Personalmente crediamo possa infatti essere salutare – perché vicende come questa sono tutt’altro che infrequenti – contemplare una clausola di questo tipo in tutti gli statuti, in applicazione puntuale, del resto, del citato disposto sub 5) dell’art. 2272 cod. civ. che, con tutta evidenza, è una disposizione “in bianco” che le parti possono pertanto “riempire” liberamente al momento appunto dell’approvazione dell’atto costitutivo/statuto.


In ogni caso, tanto per concludere, potrebbe valere la pena, almeno nella maggior parte dei casi, prediligere – nella scelta dei variegati, e talora molto delicati e insidiosi, passaggi dell’atto costitutivo di una società [tanto più se società di persone] – una durata breve, che magari si rinnovi tacitamente, poniamo, di anno in anno.
D’altra parte, l’insidia nella gestione dei rapporti umani, anche i più consolidati, può/deve ritenersi sempre celata dietro l’angolo.

(gustavo bacigalupo)

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