Nella vendita al dettaglio di creme solari oltre all’indicazione del prezzo di vendita per confezione, è obbligatorio riportare anche il prezzo per unità di misura, in questo caso al litro? In particolare, esiste una normativa specifica che imponga alle farmacie l’obbligo di indicare il prezzo al litro sulle confezioni esposte al pubblico? E quali sono le eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di mancata osservanza di tale prescrizione?
Sempre in tema di prezzi vorremmo proporre ai clienti sconti e agevolazioni varie, sia in farmacia che sul nostro sito internet, anche perché la stagione estiva è ormai conclusa: ci sono delle regole da rispettare?
In primo luogo, quanto alle creme solari, rientrando tra le categorie di prodotti per cui è obbligatorio indicare il prezzo per unità di misura, ribadiamo – replicando comunque notazioni già espresse in altre circostanze – la necessità che sulle relative confezioni esposte al pubblico sia riportato il prezzo per litro, oltre naturalmente al prezzo di vendita della singola confezione.
È chiaro inoltre che, trattandosi evidentemente di “non‑farmaci”, per le creme solari si applicano le regole generali in materia di commercio, valide –giova sottolinearlo anche in questa occasione – per tutti gli esercizi di vendita al pubblico, comprese pertanto anche le farmacie.
- L’art. 14 del Codice del Commercio
Parliamo allora, in particolare, dell’art. 14 del D.lgs. 114/98 [la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il cd Codice del Commercio] secondo cui: “(i) prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo” [comma 1].
“Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico” [comma 2].
“I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2” [comma 3]*
*In pratica, se il prezzo della confezione è stampigliato in maniera ben visibile e chiara sulla confezione stessa, non è necessaria la collocazione di un cartellino con l’indicazione del prezzo.
“Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura” [comma 4]*
*Teniamo a mente questa prescrizione perché la richiameremo tra poco.
Già da qui si ricava però che l’obbligo di evidenziare/indicare il prezzo di vendita nei diversi modi che abbiamo appena letto vale soltanto per i prodotti esposti al pubblico, e perciò vi sono evidentemente sottratti quelli contenuti nelle scaffalature chiuse, nel retro della farmacia e in generale in locali dell’esercizio non accessibili alla clientela.
Di conseguenza, per venire più specificamente al quesito, se nel singolo caso le modalità di vendita delle creme solari non prevedono l’esposizione delle confezioni al pubblico, non può sorgere nessun obbligo di indicazione del prezzo, né della confezione come tale né del prodotto per unità di misura [“litro”, nel nostro caso].
- L’art. 14 del Codice del Consumo e l’obbligo di indicare entrambi i prezzi
Diversamente, considerato che il citato comma 4 dell’art. 14 del Codice del Commercio fa salve “le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura”, è necessario tener conto – se il prodotto è esposto al pubblico – anche della prescrizione dell’art. 14 [non è un errore di battitura perché sono due diversi artt. 14…] del Codice del Consumo, il cui comma 1 dispone che: “(a)l fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori [e quindi esposti al pubblico per la vendita: ndr] recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura […].
Nel successivo art. 16 sempre del Codice del Consumo viene bensì anche prevista una serie di esclusioni da quest’obbligo, tra le quali però non figurano i prodotti cosmetici in generale [e men che meno, s’intende, e le creme solari ].
Ci pare allora di poter concludere che il prodotto – sempreché sia esposto al pubblico per la vendita – deve indicare entrambi i prezzi [per confezione e per unità di misura], appunto “secondo le disposizioni vigenti” *.
*Per quanto possa occorrere, comunque, anche il MISE [Risoluzione n. 96410 del 19 giugno 2015] ha chiarito che i prodotti cosmetici non rientrano tra le categorie esenti dal citato obbligo di indicare entrambi i prezzi, come invece previsto per alcuni prodotti nel citato art. 16 del Codice del Consumo.
Anche per le creme solari vendute in farmacia o parafarmacia, insomma, è obbligatorio indicare, oltre al prezzo finale, anche quello per unità di misura, così da garantire – questa ragionevolmente è la ratio della prescrizione – una corretta informazione al consumatore.
Quanto alle sanzioni, e completando dunque la disamina della prima parte della mail, sono quelle previste dall’art. 22, comma 3, del Codice del Commercio – richiamato del resto dall’art. 17 del Codice del Consumo – che vanno da € 516,00 a € 3098,00.
È vero che, visto che la norma sanzionatoria fa generico riferimento all’art. 14 del Codice del Commercio [che prescrive la doppia indicazione, per confezione e per unità di misura], si potrebbe sospettare che – in caso di omissione di entrambi i prezzi – la sanzione possa essere raddoppiata; ma in realtà la condotta omissiva è unica ed è violato soltanto l’art. 14 del Codice del Consumo, tanto più che, diversamente, non si potrebbe neppure applicare il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della l. 689/81, che non contempla infatti tale ipotesi.
La sanzione sembra allora possa/debba essere una soltanto.
* * *
Passando brevemente alla seconda parte del quesito, che riguarda il tema degli sconti e delle vendite promozionali anche online, bisogna ricordare – come d’altronde già accennato altre volte – che il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo del 2023 ha recepito la Direttiva del Parlamento Europeo n. 2019/2161.
Il che – a decorrere dal 1° luglio 2023 – ha comportato importanti novità proprio con riguardo, in particolare, alla comunicazione di sconti e ribassi che a loro volta coinvolgono non solo il retail fisico ma anche il marketplace e i siti di e‑commerce, compresi perciò anche quelli strettamente interessanti le farmacie.
In sostanza, tutti gli annunci dei rivenditori che pubblicizzano uno sconto anche per un solo prodotto [e addirittura anche per 1 solo… centesimo di euro] dovranno riportare non soltanto il nuovo ma anche il vecchio prezzo, inteso quest’ultimo – attenzione – come il valore più basso praticato nei 30 giorni precedenti.
Stesso discorso anche per le promozioni, cioè per le offerte scontate che si protraggano per un periodo limitato di tempo: in questo caso, oltre al nuovo prezzo, andrà indicata la percentuale dello sconto e il vecchio prezzo, sempre inteso come il minimo degli ultimi 30 giorni.
Vale la pena anche aggiungere che la contravvenzione a questi precetti può comportare sanzioni che vanno anch’esse – al pari di quelle previste per i casi di mancata indicazione del doppio prezzo di cui si è già parlato – da € 516,46 a € 3.098,74.
Indubbiamente, anche e soprattutto per esercizi come le farmacie, conformarsi a tutte queste regole può talora tradursi in attività laboriose/onerose, tanto più quando si rendano necessari ripetuti interventi – specie in caso, è chiaro, di promozioni e/o sconti – su prezzi nuovi e prezzi vecchi.
Anche per questo, in definitiva, l’adeguamento alle disposizioni in materia di sconti, promozioni e indicazione dei prezzi, applicabili tanto al commercio fisico che online, impone una gestione particolarmente rigorosa [anche] delle informazioni rivolte ai consumatori.
In un contesto di crescente competitività e di complessa regolamentazione, d’altra parte, l’osservanza puntuale delle prescrizioni in tema di prezzi e promozioni non si configura soltanto come un obbligo imposto dalla normativa vigente, ma anche – perché no? – come un possibile strumento strategico per rafforzare la fiducia della clientela e assicurare un elevato grado di trasparenza nel mercato di riferimento.
(gustavo bacigalupo)
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